Prima multa Covid annullata da GDP. Illegittimi DPCM 9 Marzo e Stato di Emergenza.

La dichiarazione dello stato di emergenza con decreto del Presidente Conte è illegittima poichè contrasta con l'art. 13 e l'art. 16 della Costituzione. Annullata sanzione durante lockdown.

20 AGO 2020 · Ultima modifica: 2 SET 2020 · Tempo di lettura: min.
Prima multa Covid annullata da GDP. Illegittimi DPCM 9 Marzo e Stato di Emergenza.

Primo "pericoloso" precedente di disattendimento e annullamento di una sanzione da Covid da parte del Giudice di Pace di Frosinone, che in seguito al ricorso di un cittadino in precedenza multato per Dpcm 9 marzo 2020 ha annullato la sanzione inflittagli.

Così ha stabilito la sentenza dello stesso Giudice, che ha ritenuto che i presupposti normativi a cui si riferiva la sanzione fossero illegittimi in quanto contrastanti con altrettanti fonti costituzionali e di leggi costituzionali. "In particolare - statuisce il Gdp - la dichiarazione dello stato di emergenza del 31.1.2020 sarebbe contrastante con il dlgs n. 1 del 2018 della Protezione Civile, il quale non contemplerebbe i pericoli sanitari da virus come il Covid tra quelli di cui all'art. 7 di detto decreto legislativo, che sono "eventi emergenziali di protezione civile solamente emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo". Per tanto, si parlerebbe di valanghe, terremoti, incendi, alluvioni e simili o anche sversamenti, inquinamenti dovuti all'uomo e assimilati.

Nessun riferimento a "rischi sanitari da agenti virali" come definiti nella dichiarazione di Stato di Emergenza.

Ecco perché il covid, ancorché emergenza di tipo globale, non rientra tra questi eventi, tali da muovere la Protezione Civile a supporto.

Secondariamente, ma come conseguenza di questo, va registrato che "il dpcm del 9 marzo 2020, il quale aveva esteso a tutto il territorio nazionale la "zona rossa" da contagio sarebbe - sempre secondo la Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone - in contrasto con gli artt. 13 e 16 Cost., i quali consentirebbero l'imposizione della non libera circolazione dei cittadini al di fuori dei limiti e delle modalità previste dalla Costituzione Italiana".

Ciò detto, si basa detta dichiarazione sul presupposto che possa essere solo il giudice con provvedimento motivato a restringere la libertà personale delle persone e non il Governo con decretazione d'urgenza.

"Una restrizione di questo rango della libertà personale - evidenzia il Gdp di Frosinone - si assimila alla c.d. "dichiarazione di Stato di Guerra", che comunque non spetta al Governo, ma alle Camere Unite e al Presidente della Repubblica, quindi anche nella competenza ci sarebbe una violazione bella e buona degli articoli procedurali della Costituzione, in particolare degli art. 98 e 75 della Costituzione Italiana.

Ne consegue che la sanzione comminata al ricorrente va per lo meno disattesa dal Giudice adito, per illegittimità del DPCM invocato nel verbale, che violerebbe l'art. 13 Cost., e per tanto in applicazione dell'art. 5 della legge 2248/1865 il Giudice Ordinario ha il dovere di disapplicare detto dpcm.

Inoltre, nel caso di specie è stato deciso dal Gdp di Frosinone di compensare le spese, giustificando detta decisione con la mancata costituzione dell'Ente opposto.

Precedente importante per le sanzioni anti covid, dunque, che potrebbe portare con se altri ricorsi o proteste.

Scritto da

EsseGi Legal

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