Mancata proposizione di giudizio di opposizione a D.I. impedisce la possibilità di agire con azione di ripetizione dell'indebito.

"Così ha deciso il Giudice di Pace di Bari con sentenza n. 672/2020 depositata in data 31 marzo 2020."

28 APR 2020 · Tempo di lettura: min.
Mancata proposizione di giudizio di opposizione a D.I. impedisce la possibilità di agire con azione di ripetizione dell'indebito.

Il debitore che non ha promosso opposizione a decreto ingiuntivo al fine di veder riconosciuta l'inesistenza dell'obbligazione pecuniaria per ragioni sostanziali, non può promuovere un'autonoma azione di ripetizione dell'indebito contro il creditore per ottenere quanto riscosso da quest'ultimo.

Deve infatti ritenersi che il decreto ingiuntivo non opposto non sia più discutibile per evidente acquiescenza da parte del debitore ingiunto.

Così ha deciso il Giudice di Pace di Bari con sentenza n. 672/2020 depositata in data 31 marzo 2020.

La vicenda è la seguente: Tizio ha convenuto in giudizio la società Alfa al fine di veder accertata l'indebita percezione, da parte della stessa, della somma di X e per l'effetto ottenere, ex art. 2033 c.c., la sua condanna alla restituzione del ridetto importo, oltre alle spese del giudizio.

Ha sostenuto Tizio di aver provveduto alla corresponsione di X in quanto a ciò costretto per evitare l'esecuzione "minacciata" con la notifica di atto di precetto da parte della società Alfa, cessionaria del credito.

Ha asserito altresì che la merce acquistata dalla cedente (cui era seguita emissione di regolare fattura) era stata resa, in quanto difettosa.

Si è costituita in giudizio la controparte, rilevando l'improponibilità e l'infondatezza della domanda del Sig. Tizio attesa l'esistenza del titolo esecutivo.

Il Giudice di Pace di Bari, esaminati gli atti, ha rigettato la domanda rilevando quanto segue:

posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata quella sostanziale - nel senso che il creditore opposto assume la qualifica di attore con conseguente onere della prova del proprio credito, mentre il debitore assume la qualità di convenuto con conseguente onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria -, è evidente che la mancata proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo equivale ad acquiescenza da parte del debitore, salvo i casi di cui all'art. 650 c.p.c.

Qualora infatti si discutesse nuovamente dell'esistenza o meno del credito, si creerebbe un anomalo meccanismo di aggiramento dei termini per la proposizione dell'opposizione.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'azione esecutiva è proseguita in danno al debitore la cui opposizione ex art. 615 c.p.c. avrebbe anche potuto porre in essere un ulteriore sistema di garanzie di legalità per la soluzione del contrasto.

E' evidente dunque, secondo quanto stabilito in sentenza dal Giudice di Pace di Bari, che il debitore che non si sia avvalso dei rimedi oppositivi specificamente previsti per vedersi riconoscere l'inesistenza dell'obbligazione pecuniaria, non può esperire un'autonoma azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto a costui corrisposto sul presupposto dell'inesistenza del credito per ragioni sostanziali.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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