Le spese straordinarie a carico del coniuge non affidatario

Il coniuge non affidatario è tenuto a contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, anche nell'ipotesi in cui non siano state concordate.

19 NOV 2015 · Tempo di lettura: min.
Le spese straordinarie a carico del coniuge non affidatario

Il caso nasce dall'opposizione proposta da un padre, nei confronti della madre dei suoi figli da cui si era separato consensualmente nel novembre 2013, avverso un precetto a seguito di decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace pugliese aveva ingiunto all'istante di pagare, in favore della signora una certa somma ai sensi degli artt. 633 e 642 c.p.c.

L'opponente sosteneva l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'opposto decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.; chiedeva che fosse disposta la revoca della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - con condanna dell'opposta alle spese e competenze di causa, nonché che fosse riconosciuta la temerarietà della lite.

La donna non si costituiva in giudizio e ne veniva, così, dichiarata la contumacia.

Il Giudice di Pace di Taranto, pronunziandosi sull'opposizione presentata dall'uomo, nei confronti della signora, avverso il precetto a seguito di ingiunzione emessa dallo stesso ha disposto il rigetto dell'opposizione a precetto, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la parte opponente al pagamento della somma oggetto di causa.

Il Giudice di Pace tarantino, in definitiva, ha ritenuto non fondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, l'opposizione al precetto a seguito di decreto ingiuntivo proposta dall'uomo.

Proprio dalla documentazione depositata dall'opponente egli aveva rilevato la fondatezza del decreto stesso, ritenuto immediatamente esecutivo e richiamandosi ad un principio stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ord. 30 luglio 2015, n. 16175, nella quale i giudici della legittimità hanno stabilito che, nel caso di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, si dovrà verificare in sede giudiziale la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Ad avviso del giudice tarantino le spese oggetto di lite, che si riferivano a due fatture emesse, rispettivamente, da una libreria e da una cartoleria (per un importo totale di Euro 377,38, ossia 188,69 pro capite), devono essere considerate del tutto straordinarie, considerato che l'opponente versa per i tre figli complessivamente 600 euro mensili.

Come si sa, l'ammontare dell'assegno mensile, liquidato a conclusione di un giudizio familiare, non è di per sé idoneo a fronteggiare tutte le esigenze sopravvenute, imprevedibili ed eccezionali che nascono durante la vita dei figli. Per tale motivo si è ricorso alla figura - di creazione giurisprudenziale - delle spese straordinarie, che si aggiungono, integrandole, alle somme corrisposte a titolo di assegno di mantenimento versato dal genitore non collocatario in favore dei figli non autosufficienti economicamente. Tali spese, ovviamente, non sono suscettibili di essere preventivate. Pertanto, sfuggono ad una esaustiva elencazione.

Il Giudice di Pace di Taranto, con la pronuncia suddetta, quindi, ha rigettato l'opposizione a precetto, confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento della somma oggetto di causa. È stata altresì rigettata la richiesta dell'opponente volta a far dichiarare la condanna della parte opposta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Giudice di Pace di Taranto, 26 ottobre 2015, n. 3339

Scritto da

STUDIO AVV. LAVINIA MISURACA

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