La sproporzione dei redditi degli ex coniugi non giustifica l'assegno divorzile

La sproporzione tra i redditi degli ex-coniugi non giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile se essi siano idonei a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

29 GEN 2016 · Tempo di lettura: min.
La sproporzione dei redditi degli ex coniugi non giustifica l'assegno divorzile

La Corte di Appello di Palermo (22 dicembre 2015, n. 1902‏) ha riformato la sentenza di prime cure con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ponendo a carico dell'ex marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile alla ex moglie,già pattuito in sede di separazione consensuale.

La Corte ha, innanzitutto, osservato che la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni economiche operanti in sede di separazione dei coniugi, sicché l'attribuzione o meno di tale assegno non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi avevano pattuito o escluso il contributo per il mantenimento della moglie, dovendo, comunque, il giudice procedere alla verifica delle attuali condizioni economiche delle parti in relazione al pregresso tenore di vita coniugale.

Ciò premesso, la Corte ha rilevato che, all'epoca della separazione, la donna lavorava precariamente percependo un reddito mensile oscillante tra Lire 400.000 e Lire 800.000; al contrario, l'ex marito era dipendente del Ministero dell'Interno.

Attualmente, l'ex marito ha un figlio nato dall'unione con un'altra donna e percepisce un reddito annuo lordo di € 37.994,00; l'ex moglie, invece, a far data dal 2006, ha trovato una stabile occupazione lavorativa presso una Pubblica Amministrazione, percepisce un reddito lordo pari a € 18.303,00 ed è proprietaria dell'appartamento nel quale abita.

Pertanto, ad avviso del Giudici di secondo grado, le condizioni economiche della donna devono considerarsi idonee a garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di vita in comune con il marito, e paragonabile a quello cui la stessa avrebbe potuto aspirare se non fosse intervenuta la separazione. La Corte non ha, peraltro, mancato di sottolineare come sia irrealizzabile l'aspirazione a non vedere minimamente intaccato il proprio tenore di vita anche a seguito della separazione e come risulti, invece, inevitabile per entrambi gli interessati un certo deterioramento delle rispettive condizioni economiche quale effetto diretto della separazione, ove si ponga mente anche alla duplicazione di tutte quelle voci di spesa fissa che se i coniugi non si fossero separati, sarebbero state affrontate sinergicamente, così consentendo di ritagliare una porzione di reddito da destinare alla complessiva qualificazione del tenore di vita.

Conclusivamente, la Corte, in accoglimento dell'appello proposto dall'ex marito, ha revocato l'assegno divorzile, evidenziandone la natura eminentemente assistenziale, fondata sull'obbligo di solidarietà post-coniugale.

La decisione in esame si uniforma alla giurisprudenza di legittimità anche per quanto riguarda il rilievo primario e pressoché esclusivo del criterio assistenziale nella determinazione dell'assegno divorzile, che fonda la sua ragione proprio nel rapporto coniugale che è alla base della famiglia.

Scritto da

STUDIO AVV. LAVINIA MISURACA

Lascia un commento

ultimi articoli su diritto di famiglia