Il danno da vacanza rovinata

Quali sono le tutele previste dal "Codice del Consumo" a vantaggio del turista/consumatore quando la vacanza si trasforma in un incubo?

7 MAR 2016 · Tempo di lettura: min.
Il danno da vacanza rovinata

La vacanza è per tutti una meritata pausa dopo un anno di intenso lavoro o studio. Purtroppo, accade spesso che essa si trasformi in un incubo.

Il turista/consumatore, però, può contare sul "Codice del Turismo" (D. Lgs. n. 79/2011, entrato in vigore il 21 giugno 2011), che ha previsto espressamente il cd. "danno da vacanza rovinata".

L'art. 47 statuisce che il turista, qualora l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, può "chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta".

Pertanto, di fronte alla cosiddetta emotional distress, come ci si può tutelare?

Innanzitutto, va precisato che il tour operator è responsabile di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da lui scelti, nei confronti dei quali potrà eventualmente rivalersi solo dopo aver risarcito il turista. L'agenzia di viaggi, invece, è responsabile in quanto mandatario e, dunque, soltanto per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del turista.

Il primo passo, dunque, è provare a far valere le proprie ragioni in loco, formulando un reclamo al rappresentante locale del tour operator. Se questa strada è stata percorsa senza risultato, una volta tornato a casa, e comunque non oltre i dieci giorni, il turista potrà denunciare, per iscritto e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al tour operator, l'inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati, chiedendo quindi un indennizzo.

Ovviamente più prove si avranno (ad esempio fotografie, filmati, testimonianze) e più facile sarà dimostrare quanto si afferma.Il termine entro il quale far valere le proprie ragioni è di un anno dal rientro dalle vacanze per intentare la causa per i danni derivanti dall'inesatto adempimento o inesatta esecuzione della prestazione. Tale termine sale però a tre anni in caso di lesioni personali.

Se anche voi, sfortunatamente, siete stati vittima di un "danno da vacanza rovinata", non esitate a contattare lo Studio per richiedere un giusto indennizzo.

Scritto da

Studio legale Giaccardi-Laurino

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