Diffamazione e Social Media

Diffamazione su Facebook e Social Network: conseguenze civili e penali reato procedibile a querela offesa alla reputazione

2 GIU 2020 · Ultima modifica: 4 GIU 2020 · Tempo di lettura: min.
Diffamazione e Social Media

La diffamazione ai tempi dei social network

La diffamazione è un delitto contro l'onore previsto e punito dall'art. 595 c.p.

Diffamare qualcuno consiste nel riferire giudizi svalorizzanti su qualcuno, non importa a quante altre persone. Questo reato è commesso tutte le volte che si chiacchiera a sproposito su qualcuno, magari anche soltanto con lo scopo di fare del pettegolezzo più o meno salace, riferendo di fatti e comportamenti che la riguardino direttamente, reali o inventati di sana pianta.

Come è stato ben chiarito dalla giurisprudenza, non è importante che l'autore si prefigga l'obbiettivo di diffamare. Ciò che rileva è la consapevolezza di esprimere un giudizio lesivo dell'altrui reputazione ad altri.

Frequentemente, succede che queste condotte si realizzino sui social network. Qualcuno pubblica un post in cui parla male di qualcun altro, usando toni inappropriati verso un soggetto perfettamente riconoscibile (facendone spesso nome e cognome oppure pubblicandone la fotografia).

Simili comportamenti dal punto di vista penale non sono affatto neutri ma costituiscono il reato di diffamazione nella sua forma aggravata così come delineata dall'art. 595 ("In tema di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., consistente nell'addebito offensivo, in assenza dell'offeso, comunicato a più persone, nella sua fattispecie aggravata di cui al comma 3, attesa la diffusione del post a mezzo facebook, quanto all'elemento soggettivo, il dolo del reato è generico e consiste nella consapevolezza di pronunciare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone (pertanto è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità, che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento). In altri termini, non è necessario la sussistenza dell'animus diffamandi, ma è sufficiente da parte del soggetto attivo la rappresentazione e la volontà della comunicazione con più persone dell'addebito offensivo" Trib. Pescara. 07/01/2019, n. 4)

Per chi compie atti di diffamazione con un mezzo di pubblicità la pena è infatti aumentata e i social network sono il mezzo pubblico per eccellenza, stante la potenzialità di ogni post di raggiungere una platea potenzialmente indefinita di lettori.

Le conseguenze per il suo autore possono essere molto serie.

Vi è innanzitutto il profilo penale della vicenda ma anche quello civile. La vittima della diffamazione potrà costituirsi parte civile nel processo penale oppure intentare un'autonoma azione civile per ottenere il risarcimento del danno arrecato alla propria reputazione, la cui quantificazione dipende da numerosi fattori: "in materia di danno causato da diffamazione, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima. E così, valorizzando siffatte coordinate ermeneutiche, è possibile far assurgere a criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale, la diffusione dello scritto attraverso il social network facebook, idoneo a diffondere il messaggio pubblicato lesivo, anche attraverso il sistema delle cd. condivisioni, ben oltre la cerchia di cd. amici della titolare del profilo" (Tribunale Potenza, 19/10/2018, n. 864).

Scritto da

Avv. Simona Giorgi

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