Responsabilità medica: ecco le novità del Ddl Gelli

Il 28 febbraio scorso è stato approvato il cosiddetto DDL Gelli.

6 MAR 2017 · Tempo di lettura: min.
Responsabilità medica: ecco le novità del Ddl Gelli

Quali sono le novità introdotte dal cosiddetto DDL Gelli?

Il DDL n. 2224 sulle "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", chiamato anche DDL Gelli, è stato approvato al Senato l'11 gennaio scorso ed è stato approvato in via definitiva il 28 febbraio scorso dalla Camera dei Deputati con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti.

Così come la precedente Legge Balduzzi (legge n. 189/2012), anche questo DDL ha l'obiettivo di regolare la responsabilità degli operatori sanitari in modo tale da prevenire eventi negativi che possano mettere in pericolo la sicurezza degli utenti. Come affermato dall'articolo 32 della Costituzione, infatti, la tutela della salute è un diritto fondamentale.

Le principali novità del DDL Gelli

Garante del diritto alla salute

L'articolo 2 del DDL crea questo nuovo organo all'interno di ogni Regione, funzione che verrà affidata al Difensore Civico. Il suo ruolo sarà quello di garantire il diritto alla salute e di raccogliere eventuali segnalazioni di problemi all'interno dei servizi sanitari ed eventualmente agire di conseguenza.

Centro per la gestione del rischio sanitario e per la sicurezza del paziente

Lo stesso articolo crea questo centro presente in ogni Regione che ha il compito di raccogliere tutti i dati regionali sui rischi e su eventuali contenziosi provenienti dalle strutture sanitarie e di trasmetterli all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità che viene istituito dall'articolo 3 del DDL. Questo ente ha l'obiettivo di individuare le misure adatte per prevenire o gestire il rischi provenienti dalle strutture sanitarie.

Obbligo di trasparenza

L'obbligo di trasparenza si estende alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, rispettando la legge in materia di protezione dei dati personali. Entro sette giorni la direzione sanitaria dev'essere in grado di fornire la documentazione richiesta dal paziente.

Responsabilità penale del medico

L'articolo 6 introduce l'articolo 590 - ter. all'interno del Codice Penale:

«Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

Questa novità porta alla pena di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave e non se l'operatore sanitario ha seguito le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge.

Responsabilità civile

L'articolo 7 modifica la responsabilità degli operatori sanitari. La responsabilità contrattuale resta della struttura sanitaria e risponde agli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile. La responsabilità extracontrattuale, invece, viene assunta dal medico: sarà il paziente a dover dimostrare l'onere della prova.

Le procedure

Altre modifiche introdotte riguardano le procedure, ad esempio rendendo obbligatorio il tentativo di conciliazione per i procedimenti di risarcimento.

Obblighi assicurativi

Le strutture sanitarie dovranno obbligatoriamente avere una copertura assicurativa per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale verso terzi e verso i prestatori d'opera. L'obbligo di assicurazione si estende anche per quei professionisti che svolgano l'attività al di fuori di una della strutture o che lavori in regime libero-professionale.

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