Come funziona il procedimento del divorzio

Per la procedura di divorzio, sia congiunto che contenzioso, al pari della separazione giudiziale, è necessaria la assistenza di un avvocato.

19 NOV 2013 · Ultima modifica: 19 AGO 2014 · Tempo di lettura: min.
Foto di Brian Turner, Flickr user
L'avvocato matrimonialista aiuta le coppie ad intraprendere la strada della separazione e del divorzio. Cerchiamo di capire quali sono gli elementi chiave della separazione e del divorzio.

La separazione dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.

E' consensuale quando i coniugi trovano un accordo su tutte le condizioni che debbono disciplinare la separazione; è giudiziale quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni che debbonono disciplinare la separazione (affidamento dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento, divisione dei beni, ecc.).

La separazione consensuale può essere fatta senza l'ausilio di un avvocato, oppure assistita da un avvocato per parte o da un solo avvocato per entrambi i coniugi. La separazione giudiziale, invece, deve necessariamente essere assistita da un avvocato per ciascuno dei coniugi.

Il divorzio può essere richiesto da entrambi i coniugi o da uno solo di essi a decorrere dal terzo anno dalla data dell'udienza presidenziale della separazione.

Esistono due tipologie di divorzo: il divorzio congiunto, raggiungibile quando vi è l’accordo dei coniugi su tutte le condizioni di divorzio; in questo caso, il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi che possono farsi assistere da un solo avvocato; divorzio contenzioso, quando vi è disaccordo ed i coniugi non trovano un soluzione bonaria per procedere al divorzio congiunto. In tal caso è necessaria l'assistenza di un avvocato per ciascuno dei coniugi.

Il ricorso per l'ottenimento della sentenza di divorzio può essere presentato dai coniugi decorsi tre anni dall’udienza Presidenziale di separazione. Esso deve contenere l'indicazione precisa degli accordi riguardanti i figli ed i rapporti economici.

Il divorzio è disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi 898/1970 e 74/1987.

Esse riguardano anche la commissione di alcuni reati da parte di un coniuge nei confronti dell’altro o la separazione ininterrotta per almeno tre anni a decorrere dalla prima udienza di comparizione (udienza Presidenziale) dei coniugi innanzi al Tribunale nella procedura di separazione personale.

Con il divorzio sia il marito che la moglie perdono il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze.

La moglie perde il cognome del marito. Con la sentenza di divorzio il Tribunale decide anche su questioni relative alla assegnazione dell’abitazione familiare, sulla eventuale corresponsione dell’assegno divorzile, sull’affidamento dei figli e sulle spese e le frequentazione degli stessi.

Scritto da

Avv. Antonello GUIDO - MATRIMONIALISTA DIVORZISTA, DIRITTO DI FAMIGLIA

Lascia un commento
1 Commenti
  • Anna Larini

    Molto interessante ed utile. Grazie.

ultimi articoli su novità legislative