Avvocato specialista: ecco il nuovo regolamento

È entrata in vigore domenica 27 dicembre il decreto del ministero della Giustizia che introduce il nuovo sistema di specializzazione degli avvocati.

11 FEB 2021 · Tempo di lettura: min.
Avvocato specialista: ecco il nuovo regolamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2020 n. 308 il decreto 1° ottobre 2020, n. 163 del Ministero della Giustizia recante "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ", vigente al 27 dicembre 2020.

È entrata in vigore domenica 27 dicembre il decreto del ministero della Giustizia che introduce il nuovo sistema di specializzazione degli avvocati. Si tratta di un provvedimento atteso da cinque anni ma che, per produrre i suoi effetti, dovrà affrontare un’ultima fase dedicata alla realizzazione del sistema dei corsi di formazione, compito del Ministero, del Consiglio nazionale forense e delle associazioni dell’avvocatura. Bisogna ancora costituire la commissione di esperti incaricata d'individuare le linee guida. Di questo gruppo di esperti faranno parte due magistrati ordinari nominati dal dicastero diretto da Alfonso Bonafede, due professori in materie giuridiche indicati dal ministero dell’Università e due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.

Resta da decidere l’eventuale riconoscimento degli avvocati che chiederanno il titolo di specialista in virtù della comprovata esperienza e la durata della fase transitoria, finora ipotizzata in 10 anni. 

Modifiche all’iter di conseguimento del titolo di specialista per “comprovata esperienza”

L’art. 8 del D.M. del 2015, al comma I statuisce che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

  • di avere maturato un’anzianità d'iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno 8 anni;
  • di avere esercitato negli ultimi 5 anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 10 (e non più 15) per anno.

Il nuovo D.M. aggiunge che nell’accertamento di tali requisiti, la commissione valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l’indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo d'incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell’indirizzo di specializzazione.

L'avvocato potrà conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori:

  1. diritto civile;
  2. diritto penale;
  3. diritto amministrativo;
  4. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
  5. diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;
  6. diritto internazionale;
  7. diritto dell'Unione europea;
  8. diritto dei trasporti e della navigazione;
  9. diritto della concorrenza;
  10. diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali;
  11. diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;
  12. tutela dei diritti umani e protezione internazionale;
  13. diritto dello sport.

Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio è diretto "ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione".

Elenchi degli avvocati specialisti

L’art. 5 del D.M. del 2015, statuisce che i consigli dell’ordine formano e aggiornano gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. A tale disposto la nuova disciplina ha aggiunto la facoltà, in capo all’avvocato specialista, di chiedere che nell’elenco siano specificati l’indirizzo o gli indirizzi, sino a un massimo di tre per ciascun settore.

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Scritto da

StudiLegali.com

Bibliografia

Fonti:

www.altalex.com

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