Diffamazione online: il gestore del sito è responsabile?

Un utente di una community, nell'agosto del 2009, aveva offeso il presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Federazione Italiana Gioco Calcio. Analizziamo il caso insieme.

8 FEB 2017 · Tempo di lettura: min.
Diffamazione online: il gestore del sito è responsabile?

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, il gestore della community è responsabile in quanto a conoscenza del messaggio diffamatorio.

Il mondo online è spesso complesso da controllare. Uno dei reati in cui spesso incorrono gli utenti delle community è quello di diffamazione, un reato presente nell'articolo 595 del Codice Penale:

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032» (comma 1).

Chi sono i responsabili del reato di diffamazione?

Secondo le ultime sentenze, quando si è in presenza di questo reato la responsabilità non è solo di chi ha scritto e pubblicato il messaggio offensivo ma può essere anche, a livello concorsuale, del gestore del sito se, essendo a conoscenza del commento diffamatorio, non ha preso le misure necessarie per eliminare il contenuto ma, al contrario, ha continuato ad ospitarlo sulla pagina.

Proprio su questo tema è stato proposto un ricorso per Corte di Cassazione. In una sentenza, infatti, la Corte di Appello di Bergamo ha riconosciuto come responsabile di concorso nel reato di diffamazione il gestore di un sito web. Un utente, infatti, nell'agosto del 2009 aveva offeso il presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Federazione Italiana Gioco Calcio, descrivendolo come "emerito farabutto", "pregiudicato doc" e allegando il certificato penale. Dopo pochi giorni, inoltre, lo stesso utente inviava una mail al gestore del sito allegando nuovamente questo certificato penale. Al contrario della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Bergamo aveva condannato il gestore del sito per reato di diffamazione a mezzo internet, richiedendo un risarcimento piuttosto elevato. L'imputato ha richiesto il ricorso in Corte di Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione, V sez. penale, n. 54946, ha confermato quanto deciso dalla Corte di Appello di Bergamo riguardo la responsabilità del gestore del sito web. Secondo la Corte, infatti, il gestore era cosciente del commento diffamatorio inserito dall'utente, anche tramite e-mail. Nonostante la sua conoscenza dei fatti, il responsabile della community non ha fatto niente per rimuovere il messaggio o renderlo invisibile agli altri utenti del sito.

In questo modo ha permesso la diffusione del commento e il peggioramento delle conseguenze per la persona che è stata offesa.

Una delle situazioni decisive per la Corte di Cassazione, inoltre, è stata la ricezione della mail da parte dell'autore delle offese che conteneva, inoltre, il certificato penale. I giudici hanno valutato questa circostanza come fondamentale nella responsabilità del gestore che ha deciso di lasciare intatti i commenti offensivi, fino a quando non è stato eseguito il sequestro preventivo del sito.

Diversamente dalla sentenza di primo grado, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità concorsuale in diffamazione per aver "mantenuto consapevolmente l'articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l'efficacia diffamatoria".

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