Anatocismo: il contratto usurario

L'anatocismo bancario e la capitalizzazione degli interessi

2 AGO 2016 · Tempo di lettura: min.
Anatocismo: il contratto usurario

L'anatocismo è l'azione di coprire interessi sugli interessi di mora derivati dal mancato pagamento di un prestito.

Ancorché, in base alla deliberazione CICR 9 febbraio 2000 art. 3, sia lecito prevedere nei contratti di finanziamento che siano dovuti interessi sulla rata di mutuo comprensiva di interessi, dell'anatocismo, in quanto remunerazione del credito, deve comunque tenersi conto ai fini del calcolo del TAEG (Tribunale di Prato, 11/06/2016, n. 651).

Il Tribunale adito ha precisato che, in base all'art. 1 co. 1 d.l. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., convertito con modificazioni dall'art. 1, L. 24/2001:

"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Inoltre, lo stesso Tribunale ha richiamato la pronuncia 29/2002 della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale della L. 24/2001, la quale ha precisato che:

"va in ogni caso osservato e il rilievo appare in sé decisivo- che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione- l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori".

Nel caso in esame il Tribunale ha stabilito che "dalla misura usuraria degli interessi deriva, ai sensi dell'art. 1815 c.c., che nessun interesse sia dovuto" e che "la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non era giustificata". Ne consegue il diritto al risarcimento del danno, "da ritenersi in re ipsa con riferimento al peggioramento della reputazione di buon pagatore del cliente – consumatore, in mancanza dell'allegazione di elementi specifici di valutazione".


Avv. Vincenzo Gurrado

Copyright © - Riproduzione riservata


Scritto da

Studio Legale Gurrado

Lascia un commento

ultimi articoli su attualità