Cosa si intende per omissione di soccorso?

Secondo l’articolo 593 del Codice Penale chiunque può essere accusato di omissione di soccorso stradale se di fronte a feriti ignora l’accaduto.

20 NOV 2020 · Tempo di lettura: min.
Cosa si intende per omissione di soccorso?

Non prestare soccorso in caso di incidente è un reato, anche nel caso in cui il comportamento omissivo non generi conseguenze gravi. Bisogna sempre fermarsi e accertarsi delle condizioni delle persone coinvolte, prestando soccorso. Cosa prevede la Legge italiana?

Omissione di soccorso stradale

Per omissione di soccorso stradale si intende non adempiere all’obbligo fondamentale a carico dell’utente della strada – l’autista di un veicolo, a motore e non, e anche i pedoni – di fermarsi e prestare l’assistenza a coloro che abbiano subito danno in seguito a un incidente. Assistenza che va prestata a tutti gli utenti della strada coinvolti.

Secondo l’articolo 593 del Codice Penale chiunque può essere accusato di omissione di soccorso stradale se di fronte a feriti, o a una macchina danneggiata in uno scontro, ignora  deliberatamente l’accaduto.

In tutti i casi, a prescindere da un effettivo urto diretto tra i mezzi, permane la responsabilità in capo al conducente del veicolo coinvolto, che deve fermarsi obbligatoriamente. Non basta una breve sosta momentanea, è necessario trattenersi fino a quando le forze dell’ordine intervenute non consentono l’allontanamento, avendo accertato tutte le circostanze e le eventuali violazioni.

L’obbligo di fermarsi impone di restare sul luogo del sinistro non solo per prestare soccorso alla vittima, ma anche per mettersi a disposizione degli organi di Polizia giudiziaria o Carabinieri per i rilevamenti e l’identificazione. Non è sufficiente l’eventuale intervento di terzi, e la procedura non consente di allontanarsi delegando sul posto una persona di fiducia. Non è nemmeno permesso andarsene, lasciando alla vittima del sinistro i dati come, ad esempio, il numero di targa del veicolo.

Il reato di omissione di soccorso stradale si configura anche per la fuga a seguito di sinistro stradale senza feriti.

L’articolo 189 Codice della Strada prevede, in ordine di gravità, diverse condotte correlate al coinvolgimento in incidente stradale che impongono l’obbligo di fermarsi:

  • l’obbligo di fermarsi dopo un incidente senza feriti: la condotta di chi non si ferma dopo un incidente senza feriti è punita con una mera sanzione amministrativa pecuniaria da 296 a 1.184 euro (comma 5). In caso di inottemperanza all’obbligo di fermarsi ove si sia verificato un incidente con danno esclusivamente alle cose, ma non già alle persone, è prevista a carico degli utenti della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al loro comportamento solo una sanzione amministrativa;
  • l’obbligo di fermarsi dopo un incidente con feriti: la condotta di chi non si ferma dopo un incidente con feriti è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché con la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni (comma 6). In caso di inottemperanza dell’obbligo di fermarsi e di farsi identificare in caso di incidente con danno alle persone è prevista una sanzione penale.
  • l’obbligo di fermarsi e l’obbligo di prestare assistenza: la condotta di chi non presta i soccorsi dopo un incidente con feriti è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni (comma 7). Il reato di omissione di assistenza, di cui all’articolo 189 comma settimo Codice della strada, richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato;
  • l’obbligo di fornire le proprie generalità: in ogni caso di incidente, sia con danni alle persone sia con danni alle cose, i soli conducenti, dopo essersi doverosamente fermati, sono tenuti a fornire le proprie generalità e le informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate e, ove queste non siano presenti, a comunicare loro nei modi possibili tali elementi. Qualora tale obbligo non venga rispettato sarà comminata sanzione amministrativa.
     

Omissione di soccorso animali

ll Codice della Strada, alla disposizione di cui all’art. 189, comma 9 bis, stabilisce che l’utente della strada, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi un danno a uno o più animali da affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno.

In mancanza dell’osservanza di un tale precetto, la menzionata disposizione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 413,00 euro a 1.658,00 euro. Viene, altresì, prevista l’eventualità che la persona sia “coinvolta” nel sinistro a danno dell’animale. In questa ipotesi, la sanzione amministrativa comporta il pagamento della pena pecuniaria da 83,00 euro a 331,00 euro.

L’obbligo di soccorso non grava solo sul soggetto che ha cagionato l’incidente, quindi, ma anche su chi sia stato comunque coinvolto in esso. In quest’ultimo caso, però, la pena è meno severa.

Cosa fare, dunque, se ci si trova coinvolti in un sinistro stradale con danni ad un animale per non incorrere in sanzioni?

Il primo passo è quello di fermarsi immediatamente e di accertarsi dello stato di salute dell’animale.

Il secondo è quello di contattare chi di dovere al fine di prestare l’assistenza tecnica necessaria: il servizio veterinario dell’ASL, interpellando il centralino, o lo studio medico veterinario situato nelle vicinanze, ad esempio.

Avvicinarsi lentamente, ricordando che l’animale sarà spaventato, e, qualora chi è stato contattato non possa intervenire tempestivamente e/o seguendo le indicazioni ricevute, trasportare l’animale, con le dovute cautele, al centro veterinario più vicino. Di regola, il medico veterinario presterà le cure all’animale ferito. Il medico veterinario ha, infatti, il dovere di assistenza previsto dall’articolo 16 del Codice Deontologico statuito per la categoria: «Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza».

Resterà, poi, da verificare chi dovrà effettuare un eventuale rimborso: il proprietario del cane, ad esempio, se quest’ultimo è registrato all’anagrafe canina e qualora soccorra una sua responsabilità.

Il proprietario potrà essere ritenuto responsabile anche dei danni subiti dal conducente. Se la causa è imputabile ad un comportamento scorretto del proprietario dell’animale, infatti, la disposizione di cui all’art. 2052 del Codice Civile stabilisce che questi si faccia carico degli eventuali danni che l’incidente può aver procurato al veicolo o alla persona.

Ricordiamoci, inoltre, che la norma prevede l’obbligo di assistenza non solo con riguardo a cani e gatti, ma anche con riferimento agli animali selvatici. In queste circostanze, sarà, però, necessario contattare la Guardia Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515 o la Polizia Provinciale competente per territorio. Ricordiamo che gli animali appartenenti alla fauna selvatica non possono in nessun caso essere prelevati dai privati cittadini, nemmeno se feriti.

Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta omissiva dell’investitore, potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 544 bis c.p.: “Uccisione di animali”. Tale delitto prevede la pena della reclusione da quattro mesi a due anni.

 

Aggravante omissione di soccorso

Scattano le aggravanti per l’omissione di soccorso quando dal mancato intervento di assistenza o di aiuto derivano delle lesioni personali o, addirittura, la morte. È possibile avere uno sconto della pena nel caso in cui il conducente si metta a disposizione dell’autorità giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto.

Pena per omissione di soccorso

Per il reato di omissione di soccorso la legge prevede delle sanzioni molto severe:

  • reclusione fino a un anno o con una multa fino a 2.500 euro per chi non avvisa l’autorità di avere trovato un minore di 10 anni o un’altra persona incapace di provvedere a sé in stato di abbandono o di smarrimento;
  • sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro per chi non rispetta l’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose. A questo si aggiunge il ritiro della patente da 15 giorni a 2 mesi se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti;
  • reclusione da 3 mesi a 3 anni con sanzione accessoria del ritiro della patente da 1 a 3 anni per chi non si ferma in caso di incidente con danno alle persone;
  • reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per chi non rispetta l’obbligo di assistere una persona ferita.
     

Differenza tra fuga e omissione di soccorso

Il delitto di fuga si configura anche nel caso in cui colui che, in occasione di un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento e da cui sia derivato un danno alle persone, effettui sul luogo una sosta momentanea del tutto insufficiente alla sua identificazione e a quella del veicolo. (Cassazione penale sez. IV, 28/03/2018, n.18406.)

 

Denuncia omissione di soccorso

Una denuncia per omissione di soccorso avrà come prima conseguenza l’apertura di un procedimento penale a carico del denunciato, trattandosi di reato procedibile d’ufficio.

All’esito del successivo processo penale, che si svolgerà innanzi al Tribunale penale in composizione monocratica, i rischi che il soggetto denunciato per omissione di soccorso potrà correre in caso di condanna saranno diversi a seconda delle conseguenze che abbia prodotto il reato compiuto.

Se infatti nel caso base la conseguenza, in termini sanzionatori, di una denuncia per omissione di soccorso sarà la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad Euro 2.500,00, qualora dal reato sia derivata una lesione personale in danno della vittima la pena sarà aumentata; qualora invece dal reato di omissione di soccorso sia derivata la morte del soggetto che si trovava nella condizione di pericolo la pena prevista per l’ipotesi base sarà raddoppiata.

Inoltre se la vittima del reato si dovesse costituire parte civile nel procedimento penale, e solo nel caso in cui il denunciato venga riconosciuto colpevole, quale ulteriore rischio di una denuncia per omissione di soccorso vi sarà la possibilità di essere condannati al risarcimento del danno cagionato, attraverso la condotta illecita, alla persona offesa dal reato.

Mi hanno denunciato per omissione di soccorso

Le conseguenze di una denuncia per omissione di soccorso spesso vengono rapportate al caso tipico ed intuitivo del soggetto che non si fermi a prestare soccorso a seguito di un incidente stradale.

Se il tribunale non archivierà il caso, si aprirà un processo a tuo carico, dinanzi al giudice. Bisogna quindi capire se chi ti ha denunciato ha dei testimoni, se ci sono prove, ecc. Tutto questo lo puoi fare insieme a un avvocato di cui tu abbia massima fiducia: solo analizzando bene la situazione e i fatti, il tuo legale potrà attuare la tua strategia difensiva. Qui puoi leggere alcuni consigli dei nostri avvocati.

 

Prescrizione reato omissione di soccorso

L’art. 2947 del Codice Civile determina le regole della prescrizione. I tempi entro cui un reato si estingue sono diversi a seconda dei casi:

  • Fatti illeciti: prescrizione entro 5 anni dalla data del fatto (comma 1);
  • Incidenti stradali: prescrizione entro 2 anni dalla data dell’incidente (comma 2); dal momento dell’incidente quindi, la vittima ha due anni di tempo per chiedere il risarcimento dei danni, dopo non può più farlo, l’illecito è prescritto;

Se l’incidente in questione è un reato dunque perseguibile penalmente e l’omissione di soccorso lo è, allora il termine di due anni si allunga e si allunga allo stesso modo anche il termine per l’azione civile.

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