Addio al mantenimento della moglie

La moglie che ha idonea capacità lavorativa, può ben andare a lavorare e non ha diritto all'assegno da parte dell'ex marito.

23 FEB 2016 · Ultima modifica: 7 MAR 2016 · Tempo di lettura: min.
Addio al mantenimento della moglie

Assume rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in seguito allo scioglimento del vincolo.

Ha inoltre chiarito la Corte di Cassazione che per valutare in concreto la misura in cui il venir meno del vincolo matrimoniale ha inciso sulla posizione economica del richiedente l'assegno di mantenimento,

"è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore".

Pertanto la Suprema Corte afferma che la donna giovane in grado di lavorare e, quindi, di reperire con la propria attività quel reddito necessario a mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, non ha diritto ad alcun mantenimento. E ciò anche se, durante l'unione, svolgeva mansioni di casalinga. Cassazione (sent. n. 11870/2015)

Scritto da

Avv. Maria Vittoria Morselli - Studio Legale MOLEGALE

Lascia un commento

ultimi articoli su diritto di famiglia