I divorzi privati, riconoscibilità o meno da parte dei Tribunali Europei dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 20 /12/2017

I divorzi privati ovvero quelli che anche l'Italia ha introdotto successivamente alle misure di degiurisdizionalizzazione rischiano di non essere riconosciuti dai Tribunali Europei .

9 GEN 2018 · Tempo di lettura: min.
I divorzi privati, riconoscibilità o meno da parte dei Tribunali Europei dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 20 /12/2017

La sentenza del 20 dicembre 2017 pronunciata dalla Corte di Giustizia nel procedimento Soha Sahyounicontro Raya Mamisch ( causa C-372/16) riguardante un divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi avanti a un tribunale religioso, pone alcune riflessioni in ordine alla possibilità di rifiuto del riconoscimento da parte di un Tribunale Europeo, che potrebbe non applicare le regole di cooperazione giudiziaria secondo quanto stabilito dal Regolamento cosidetto di Roma III ( sulla legge applicabile) quando non si trovi avanti davanti aduna pronuncia effettuata da una autorità pubblica. La Corte infatti ha ritenuto che "l'art 1 del Regolamento ( UE) n.1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso come quello oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento "

Da qui la necessità di includere i divorzi privati nell'ambito di applicazione del richiamato regolamento che richiederebbe un riassetto che ricade nella competenza del solo legislatore dell'unione che interessa quindi anche l'Italia stante l'introduzione dello scioglimento del matrimonio in alcuni casi che può essere effettuata senza ricorso all'autorità pubblica ovvero "degiurisdizionalizzato" con la negoziazione e/o gli accordi avanti al sindaco stante come è noto la possibilitàanche nel nostro ordinamento ma sempre con una sorta di "controllo pubblico" effettuato dal Pubblico Ministero o dall'Ufficiale di Stato civile.

La domanda per il nostro ordinamento è se in effetti possa essere interpretabile come sorta di controllo pubblico quello del P.M. o dell'Ufficiale di Stato civile .

La Cooperazione Giudiziaria per Roma III si applica ( e ciò anche per il Regolamento di Bruxelles 2 bis – sulla giurisdizione), solo se il DIVORZIO e' pronunciato 1) da un'autorità giurisdizionale 2)da una autorità pubblica e 3) sotto il controllo di una autorità pubblica e il Tribunale europeo quindi potrebbe riconoscere la validità del nostro tipo di divorzio privato orifiutarne il riconoscimento con gravi conseguenze per coloro che hanno scelto la forma di giurisdizione alternativa confidando sull'uguaglianza degli effetti della negoziazione o degli accordi con le pronunce del giudice. Staremo a vedere .

Scritto da

Avv. Emanuela Pesce

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