Spostamento sede di lavoro in presenza di legge 104/92

Inviata da Provvidenza. 4 feb 2017 Consulenza del lavoro

Sono mamma di un bambino di 4 anni e di una bambina di 12 anni alla quale riconosciuta la legge 104 e per questo usufruisco dei tre giorni di permesso questa settimana l'azienda per cui lavoro Poste Italiane mi comunica che dalla sede mia di assegnazione ufficio Palermo sperone intende spostarmi per un periodo di tempo all'ufficio di Corleone in attesa dell'esito della visita collegiale da me stessa richiesta per passare da mansione di portalettere a mansione di lavorazione interna per problemi di salute. Ora io mi chiedo può l'azienda assegnarmi anche se temporaneamente ad un altro ufficio solo in attesa di una visita medica arrecandogli un grande e serio problema visto che non ho a chi affidare i miei bambini ,e tra le altre cose lo spostamento a Corleone presumerebbe che io stessi lì tutta la settimana ritornando solo il fine settimana ?

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Salve Provvidenza,
Il 5 comma dell’art. 33 Legge 104 si applica, invece, ai lavoratori pubblici e privati disabili e ai familiari di persone con disabilità grave bisognose di assistenza: entro la categoria dei congiunti sono compresi i parenti e gli affini del disabile purché entro il secondo grado, ossia coniuge, genitori, nonni, figli, fratelli, suoceri, nuore e generi.
La scelta della sede deve, tuttavia, essere contemperata con le esigenze produttive dell’azienda privata o con l’interesse degli enti pubblici: sembra, pertanto, doversi ammettere che il lavoratore disabile o chi presta assistenza al familiare disabile debba soccombere innanzi a particolari esigenze organizzative del datore di lavoro che non possano altrimenti essere risolte.
Se la scelta della sede non gode di una tutela effettiva dal punto di vista pratico, il divieto di trasferimento opera in maniera più energica: il codice civile prevede genericamente che nessun lavoratore possa essere trasferito in maniera arbitraria ossia se non sussistono ragioni tecniche, produttive, organizzative comprovate e tali da rendere indispensabile lo spostamento del lavoratore. In aggiunta a questa tutela, il lavoratore disabile o il familiare che presta assistenza ha diritto di non essere trasferito dalla sua sede originaria. Se ciò avviene, il trasferimento si qualifica come atto illegittimo e per tale violazione si può ricorrere al Giudice.
Per qualsiasi altro chiarimento rimango a disposizione.
Distinti Saluti

Anonimo-165192 Avvocato a Palermo

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