Risparmi del de cuius investiti in polizze assicurative

Inviata da Marco. 8 feb 2018 Eredità

La situazione è questa: madre ha 5 figli.

Madre apre un conto corrente e vi versa i suoi risparmi.
Questo conto è cointestato con uno solo dei figli, che si occupa della gestione del conto.

Col tempo, questo figlio investe tutti i risparmi della madre presenti sul conto in polizze assicurative aventi come unico beneficiario sé stesso (e NON la madre!).

A distanza di anni, la madre muore. Il figlio con cui era cointestataria del conto inizia a creare problemi per la ripartizione dell'eredità con gli altri 4 figli.

Cosa prevede la legge in questo caso?
E cosa possono fare gli altri 4 figli per sbloccare la situazione e ottenere la loro parte di eredità nonostante i risparmi originari siano tutt'ora tutti investiti in polizze assicurative?

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Egregio sig. Marco,
in relazione al fatto che Suo fratello, cointestatario del conto corrente con Sua madre, abbia investito tutto il capitale giacente sul conto corrente in polizze assicurative a Suo nome, vi sono due possibilità, da cui derivano due percorsi giuridici praticabili: se Sua madre ne era al corrente, trattasi di una donazione e gli altri coeredi possono agire per la collazione ereditaria e la conseguenziale riduzione della quota ereditaria del beneficiario; se Sua madre non ne era al corrente e quindi l'investimento è avvenuto in sua insaputa, i coeredi subentrando nei diritti del de cuius, possono agire per la mala gestio del conto corrente cointestato e chiedere che di conseguenza il cointestatario abusante sia obbligato alla restituzione del 100% delle somme prelevate se sul conto corrente affluivano soltanto somme di provenienti da Sua madre, ipotizzandosi che la cointestazione fosse stata predisposta solo per ragioni di facilitazione delle operazioni bancarie, oppure almeno il 50% se può ritenersi che sul conto corrente affluivano somme da entrambi.
Cordialmente
Avv. Alfredo Guarino
Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Egregio signor Marco,
In materia di successione necessaria, per determinare la porzione disponibile e le quote riservate, occorre avere riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.Quindi i figli posono agire con l'azione di riduzione di donazioni ovvero azione di reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
A disposizione per ogni necessità
Cordiali saluti

Avv. Emanuela Pesce Avvocato a Milano

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