Diritto di abitazione vedova non residente nella casa del de cuius

Inviata da Raffaele. 20 gen 2016 Eredità

Buongiorno,
mio padre è venuto a mancare di recente. Dopo essere rimasto vedovo si era risposato in secondo nozze e la 2a moglie non aveva trasferito la residenza presso casa di mio padre e per quanto ne so, effettivamente dormivano in case separate. Mi chiedo se la 2a moglie gode del diritto di abitazione presso la casa dove viveva mio padre.

Grazie

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Egr. Sig. Raffaele,
ai sensi del secondo comma dell'art.540 c.c. "Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".
Tuttavia il diritto di abitazione sussiste se la vedova viveva con il de cuius. Non sappiamo se esiste un testamento, in ogni caso la vedova è erede legittima; ovviamente, per una risposta completa, sarebbe necessario esaminare tutti i documenti.
Cordiali Saluti
Avv. Giovanni Babino

Babino, Falcone & Falcone Avvocati Associati - Avv. G.Babino Avvocato a Milano

81 Risposte

887 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Occorre aver riguardo alla situazione di fatto, per cui se la signora, sposata, viveva lì, e lo prova, le spetta il diritto al di là delle risultanze anagrafiche. Ove così nn fosse, nn le spetta
Resto a disposizione

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

462 Risposte

199 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buongiorno Raffaele,
concordo con il parere dell'Avv. Molendini
Il diritto di abitazione spetta al coniuge in presenza di un legame di fatto con l'abitazione coniugale. La situazione di fatto prevale su quella anagrafica ove provata e tale prova costituisce il tema decisionale dell'intera controversia.
Distinti saluti

Avv. Luigi A. Musumeci

Studio legale Musumeci Avvocato a Catania

20 Risposte

15 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Egregio Sig. Raffaele,
il presupposto del diritto di abitazione è che la casa sia l'effettiva residenza familiare di proprietà esclusiva del defunto o in comproprietà con la moglie.
La giurisprudenza esclude il diritto di abitazione in favore del coniuge legalmente separato, mentre da quanto da Lei riferito pare che Suo padre e la sua seconda moglie erano solo separati di fatto.
In tal caso, per escludere il diritto di abitazione è necessario dimostrare che la casa non era adibita a residenza familiare poiché la moglie di Suo padre non vi abitava.
Il mio studio è a Sua disposizione per eventuali approfondimenti della questione.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

332 Risposte

148 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buongiorno,
la questione non è di semplice soluzione.
Il presupposto del diritto di abitazione è che la casa sia l'effettiva residenza familiare di proprietà esclusiva del defunto o in comproprietà con la moglie.
La casa familiare deve essere identificata in base ad uno stato duraturo e prevalente nella convivenza familiare e, di conseguenza, devono essere escluse le residenze secondarie o immobili che non siano stati in concreto adibiti per soddisfare le esigenze abitative della famiglia.
E' quindi necessario valutare con attenzione il Suo caso e approfondire la questione con un legale di fiducia.
Cordialità
avv. Federica Taiola

Studio Legale Taiola e Verzeletti Avvocato a Pontoglio

40 Risposte

46 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buongiorno. Il diritto di abitazione spetta al coniuge in presenza di un legame di fatto con l'abitazione coniugale. La situazione di fatto prevale su quella anagrafica ove provata. Se pertanto di fatto i coniugi erano separati, occorrerà provare questa realtà. Le consiglio di affidare la questione, per le rilevanti conseguenze che ne derivano, ad uno studio specializzato in Diritto di Famiglia.
Un cordiale saluto
Avv. Raffaella Angelica Molendini

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

91 Risposte

285 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Il diritto di abitazione è un diritto che la legge concede al coniuge del de cuius sul presupposto che tale soggetto abiti stabilmente nella stessa casa della persona poi deceduta all'atto della morte.
Se la residenza è altrove e di fatto la seconda moglie non viveva con il papà, il diritto di abitazione non può esserle riconiscuto.
Se però la stessa dovesse provare che la residenza era in un certo posto ma di fatto la stessa viveva di fatto con il papà allora il diritto di abitazione potrebbe esserle riconosciuto.
La residenza è un importante indizio, ma non è l'unico.
Buona serata.
Barbara Spinella

Avvocato Barbara Spinella Avvocato a Milano

187 Risposte

196 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Se aveva la residenza in un'altra casa, e l'attuale moglie non riesce a dimostrare che abitava nella casa di Suo padre, alcuna giurisprudenza ritiene non sussistente il diritto di abitazione.

Avvocato Francesco Patanè Avvocato a Acireale

440 Risposte

653 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Avvocati specializzati in Eredità

Vedere più avvocati specializzati in Eredità

Altre domande su Eredità

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

QANDA_form_question_already_exists_ttl

QANDA_form_question_already_exists_txt

avvocati 9200

avvocati

domande 18800

domande

Risposte 46050

Risposte