Permesso di lavoro. Coppia Gay

Inviata da Roberto. 5 ago 2016 Unioni civili

Salve,
il mio nome è Roberto, io sono italiano, abito in Spagna e sono sposato con il mio marito venezuelano.
Lui ha residenza in Spagna per 5 anni. Peró, voglio sapere se lui puó andare a vivere a Italia con me, nel senso che me ne vado a vivere a Roma e certo voglio andare con il mio marito, sempre che anche lui riesce ad ottenere il permesso di lavoro.

Grazie mille,
Roberto

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Credo che per il trasferimento non vi siano problemi, per il riconoscimento del vincolo matrimoniale bisogna vedere se sussistono i presupposti in base alla legge sulle unioni civili
Distinti saluti
Avv Francesca Artale

Studio Legale Artale Avvocato a Avola

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Egr.Sig. Roberto,
Ho trovato un testo che ritengo interessante per il Vostro caso, e lo riporto, tratto dal sito del "Il Sole 24 Ore".
Il matrimonio gay celebrato all'estero tra uno straniero e un italiano dà diritto al rilascio del permesso di soggiorno come «familiare» di un cittadino dell'Ue. Con una nota del dipartimento della pubblica sicurezza il ministero dell'Interno ammette la possibilità, per uno straniero sposato con un italiano dello stesso sesso residente in Italia, di vedersi riconosciuto come «familiare» ai fini del soggiorno in Italia e, quindi, chiedere direttamente alla questura il rilascio del documento.
La nota n. 8996 del 26 ottobre 2012 è stata inviata alle questure di Firenze e di Pordenone, che avevano formulato quesiti su casi simili, riguardanti cittadini stranieri sposati in Spagna (dove il matrimonio gay è ammesso) con italiani dello stesso sesso.
Il ministero si uniforma alla recente giurisprudenza, in particolare al decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012. Quest'ultimo – citato nella nota – chiarisce che la nozione di coniuge rilevante ai fini del rilascio della carta di soggiorno è quella derivante dal diritto comunitario e in particolare dalla direttiva 2004/38/Ue, recepita in Italia dal Dlgs 30/07 e successive modificazioni. Scopo di queste norme è tutelare la libera circolazione in ambito Ue e in particolare il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia, in questo ambito è necessario interpretare la nozione di "famiglia" secondo il diritto dell'Unione europea, alla luce dell'articolo 9 della Carta europea dei diritti dell'uomo, che individua in capo a ogni persona il diritto di sposarsi e costituire una famiglia. La Carta non precisa alcunché circa il sesso dei coniugi.
La Cassazione (ordinanza n. 25661 del 17 dicembre 2010, sentenza n. 4868 del 1° marzo 2010 e sentenza n. 17346 del 23 luglio 2010) ha ribadito che «il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria». Sull'argomento – come ricordato sempre nella nota del ministero – si era espressa anche la Corte costituzionale, con la sentenza 138 del 2010 nella quale si affermava «la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale».
Il «diritto alla vita familiare» era stato riconosciuto anche dalla prima sezione civile della Cassazione che, con la sentenza 4184/2012, aveva negato il diritto alla trascrizione di una matrimonio gay celebrato in Olanda, ma allo stesso tempo aveva garantito la possibilità di «vivere liberamente una condizione di coppia».
Le decisioni
01 | Tribunale Reggio Emilia
Il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza del 13 febbraio 2012 riconosce il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
02 | Corte di Cassazione
La Cassazione (ordinanza 25661 del 17 dicembre 2010) precisa che il diritto al soggiorno per famiglia del cittadino straniero con il cittadino italiano è regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria
03 | Corte costituzionale
La Consulta (138/2010) afferma la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale
04 | Corte di Cassazione
Niente riconoscimento del matrimonio contratto in Olanda per la coppia gay, ma «diritto alla vita familiare». È quanto ha deciso la prima sezione civile della Cassazione, nella sentenza 4184/12
05 | Ministero dell'Interno
Il ministero, considerato che il Tribunale di Reggio Emilia «ha affermato l'applicabilità del Dlgs n. 30 del 2007, ritenendo oggetto dell'accertamento non lo status di coniuge, non riconosciuto dalla legge» attribuisce la qualifica di familiare al coniuge straniero sposato con cittadino italiano dello stesso sesso.

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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Buongiorno Sig. ROBERTO
credo che per il trasferimento non ci siano problemi invece per quanto riguarda il ricoscimento del vincolo matrimoniale ed il permesso di soggiorno bisogna vedere se ci sono i presupposti in base alla legge sulle unioni civili
Resto a sua disposizione per ogni chiarimento
DISTINTI SALUTI
AVV.GIOVANNA ORIANI

Avv. Giovanna Oriani Avvocato a Napoli

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Egr. Sig. Roberto,
non ritengo che vi siano grandi ostacoli per il trasferimento. Per quanto riguarda invece il riconoscimento del vincolo matrimoniale ed eventualmente il conseguente permesso, occorre verificare la sussistenza di tutti i presupposti al fine di valutare l'applicabilità della legge sulle unioni civili e sul ricongiungimento.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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