Nomina preventiva di un tutore estraneo alla famiglia

Inviata da Enrico. 5 apr 2016 Eredità

Ho 88 anni e vivo da solo in appartamento di proprietà assistito da una badante remunerata, e da anni non ho rapporti con i miei famigliari.
In caso mi venisse un ictus come posso nominare come mio tutore una persona amica estranea alla famiglia che venga nominato dal Giudice per l'amministrazione dei miei beni in modo da escludere ogni intervento dei famigliari?

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Egr. sig. Enrico,
la legge consente la nomina anticipata di un amministratore di sostegno. L'amministrarore di sostegno è una figura simile a quella del tutore, che affianca la persona che non è più autonoma nei compiti specifici che vengono stabiliti dal Giudice.
La nomina dell'amministratore di sostegno da parte del Tribunale richiede una condizione di incapacità della persona, cioè che la persona non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi a causa di una malattia psichica o fisica.
La legge, inoltre, consente la nomina anticipata: ciascuno di noi, anche quando sta bene, può designare una persona per svolgere il ruolo di amministratore di sostegno per il caso di futura incapacità. La nomina va fatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La scelta dell'amministratore di sostegno può riguardare qualsiasi persona di fiducia, anche estranea alla famiglia.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
avv. Barbara D'Angelo - Bologna

Studio legale Avvocato Barbara D'Angelo Avvocato a Bologna

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Gentilissimo Enrico,
puo' senz'altro nominare fin da ora la persona che espletera', se si prospettasse la necessita', la veste di amministratore di sostegno nel Suo interesse.
Occorre che si rivolga ad un Notaio di Sua fiducia pera redazione dell'atto.
A Sua disposizione anche per chiarimenti telefonici.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Egregio Sig. Enrico,
L'art. 408 cod. civ., ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Tuttavia, parte della giurisprudenza esclude la possibilità per la persona, nel pieno delle sue capacità psicofisiche, di proporre, davanti l'autorità giudiziaria competente, ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno per l’ipotesi di una propria eventuale e futura incapacità, presupponendo l'attivazione della procedura la sussistenza della condizione attuale d'incapacità, in quanto l'intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto.
Secondo tale orientamento, La designazione anticipata resta circoscritta nell'ambito di un'iniziativa privata, la cui funzione è destinata a compiersi, mediante il dispiegarsi effettivo dei suoi effetti, al realizzarsi della condizione personale avuta presente, e nell'alveo del procedimento giurisdizionale conseguentemente attivato, attraverso la nomina conforme da parte del giudice tutelare.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Egregio Signor Enrico,
Nel Suo caso, persona d'età ma con il cervello ancora ben funzionante, la legge prevede la figura dell'amministratore di sostegno che presuppone che il beneficiato (Lei) possa amministrare il suo patrimonio per il tramite di un amministratore di sostegno che viene nominato dal Giudice Tutelare, sentito il parere del Pubblico Ministero, su impulso di chi vi abbia interesse e, quindi, anche di colui che sarà beneficiato dall'amministrazione di sostegno. il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno può essere fatto in qualsiasi momento anche prima di quando si voglia che questi inizi la propria opera e, se, come nel Suo caso, è il beneficiario a richiederlo avendo ancora la capacità di discernimento può scegliere a chi affidarsi quando vorrà che operi l'amministratore di sostegno anche scegliendo tra persone estranee alla famiglia.
Spero di essere stata esauriente e, dichiarandomi a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento, Le porgo i migliori saluti
avv. Maria Franzetta

Studio Legale Franzetta Dassano Avvocato a Torino

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Gentile Enrico,
credo l'ufficio dell'esecutore testamentario faccia al caso suo.
Potrebbe nominare una persona di sua fiducia attraverso un testamento olografo è una disposizione accessoria riconducibile alla categoria delle dichiarazioni di volontà unilaterali mortis causa.
L'esecutore testamentario può ai sensi del III comma dell'art. 700 cod.civ. prevedere di sostituire altri a sè, qualora il egli non sia in grado di continuare nell'ufficio di cui è stato investito.
Tanto rappresenterebbe un mandato post mortem nel quale lei potrebbe prevedere degli uffici specifici per il suo esecutore testamentario.

Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Egregio signor Enrico,
in caso di Sua futura incapacità, è possibile la nomina anticipata dell'amministratore di sostegno.
Si tratta di figura introdotta nel nostro ordinamento nel 2004 e che ha la funzione di affiancare la persona che si trovi in condizione di non riuscire a provvedere autonomamente ai propri interessi (per ragioni di salute fisica o psichica). L'amministratore di sostegno è una sorta di tutore, ma con poteri specifici, che vengono stabiliti dal Giudice al momento della sua nomina.
La nomina richiede che la persona beneficiaria si trovi un condizione di incapacità di provvedere ai propri interessi e si ottiene con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza della persona in difficoltà.
L'amministratore di sostegno può essere nominato anticipatamente dall'interessato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La scelta può ricadere su qualsiasi persona di fiducia, anche se estranea al nucleo familiare.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti

Avv. Barbara D'Angelo - Bologna

Studio legale Avvocato Barbara D'Angelo Avvocato a Bologna

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Gentile Signore
è possibile la nomina di in amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare delTribunale del luogo dove lei risiede. Lei quale beneficiario verrà ascoltato dal Giudice al quale potrà rappresentare le sue esigenze. Preciso che l''amministratore può essere persona esterna alla famigliia. Si rivolga ad un avvocato per avere maggiori informazioni al riguardo.
Se vuole può contattarmi in qualsiasi momento.
Cordiali Saluti. Avv. Loredana De Simone del Foro di Salerno

Studio Legale Avvocato Loredana De Simone Avvocato a Salerno

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