Le copertine di libri, fumetti e riviste sono parti di un'opera?

Inviata da Francesco. 27 ago 2016 Diritto societario

Salve, secondo l'articolo 70 comma 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione". A tal proposito, mi chiedevo: le copertine di libri, fumetti e riviste si possono considerare parti di un'opera (volume) come previsto dalla legge o sono da considerare opere a se stanti? E per quanto riguarda le copertine di album, videogiochi e in generale DVD? Grazie.

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Nel caso in cui l'opera sia riferibile ad autori differenti, secondo la legge sul diritto d'autore, siamo in presenza di un'opera in collaborazione, composta o collettiva.
La prima si realizza quando l'apporto dei singoli autori non è materialmente distinguibile, si pensi ad un romanzo scritto a quattro mani, in questo caso caso il diritto d'autore spetta indifferentemente ad entrambi gli autori.
L'opera collettiva si caratterizza invece per essere formata da contributi di autori differenti aventi i caratteri di una creazione autonoma, riuniti per un determinato fine letterario, scientifico o didattico. Si pensi per esempio alla riviste o ai giornali. In questo caso è considerato autore chi dirige ed organizza l'opera, mentre i diritti di utilizzazione economica spettano all'editore, fermo il diritto di utilizzazione separata di ciascun contributo nei limiti imposti dalla legge.
Delle opere composte, infine, la legge non dà alcuna definizione, ma le stesse possono considerarsi, secondo la dottrina, come quelle opere formate dal contributo inscindibile ma distinguibile dei singoli autori: scindibile dal punto di vista soggettivo ma inscindibile da quello estetico; esse sono caratterizzate dall'unione di categorie diverse di opere (testo e musica; testo e disegno ecc..) Si pensi alle opere cinematografiche o alle composizioni musicali. Tra le opere composte rientrano, secondo la dottrina, i fumetti (composizioni di testi e disegni), i cui diritti morali e di sfruttamento economico spettano in comunione all'autore della parte letteraria e al disegnatore.
In conclusione, le copertine di libri, fumetti o riviste possono considerarsi parti di un'opera complessa o collettiva, ai sensi della disciplina menzionata, qualora siano riferibili ad autori diversi rispetto al resto dell'opera.

Studio legale Cuccatto Avvocato a Mazzè

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