Cancellazione servitù di passo, in caso di modifica dello stato dei luoghi.

Inviata da Mezzovento. 5 mar 2018 Diritto immobiliare

Salve, vorrei avere un consiglio su una situazione di servitù di passo. La mia abitazione è posta in una corte privata. L'accesso alla mia proprietà avviene tramite una strada che attraversa la corte ed è di mia proprietà per la sola parte interna ai confini della proprietà stessa. Il mio vicino di casa, per accedere alla sua abitazione (l'ultima della corte) ha una servitù di passo sulla suddetta (mia) strada. Tale servitù è regolata da atto notarile. Da un paio d'anni c'è stato un cambiamento dello stato dei luoghi, nel senso che il mio vicino ha ottenuto l'apertura di un'altra strada che gli consente di accedere alla sua proprietà senza dover passare dalla mia.Ho proposto al vicino la cancellazione della servitù di passo, ma si è opposto per questione, dice, di sua comodità! Ho lasciato passare un po' di mesi, ma ora voglio proporgli una cifra per la cancellazione della servitù, in linea con le valutazioni di mercato. La domanda è: se, come è probabile, rifiutasse la proposta, dovrei agire tramite giudice di pace? La proposta di cancellazione gliel'ho fatta verbalmente, è opportuno che scriva una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui inserisco la cifra che sarei disposto a pagare e una data entro la quale mi aspetto una risposta? Per un contenzioso del genere quanto si spenderebbe in una causa?
Grazie.

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Buongiorno,
Prima di risponderle bisogna fare una breve premessa al fine di distinguere la servitù volontaria da quella coattiva. Nel primo caso, trattasi di servitù costituita per accordo delle parti, mentre la servitù coattiva si determina per legge in caso di fondo intercluso. Ciò determina conseguenze diverse per quanto riguarda le modalità di estinzione atteso che la servitù coattiva può estinguersi nel caso in cui venga meno la necessità che aveva imposto la costituzione della servitù ossia l'interclusione del fondo mentre la servitù volontaria si estingue solo per prescrizione, confusione o per nuovo accordo tra le parti.
Nel Suo caso, pare si tratti di servitù coattiva anche se formatasi con contratto. La natura di servitù coattiva si evince dal fatto che trattavasi di fondo intercluso. Si applica, dunque, l'art. 1055 cc anche nel caso di servitù coattiva costituita con contratto ( atto notarile) e quindi la servitù si estingue in caso di cessazione dell'interclusione del fondo ( Cass. N. 7404/ 2016).
Faccia valere le Sue ragioni con una diffida e successivamente con l'opportuna azione giudiziaria dinanzi al Tribunale.
Rimango a Sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per l'eventuale assistenza legale.
Cordiali saluti
Avv. Eliana Messineo

Studio Legale Avv. Eliana Messineo Avvocato a Reggio Calabria

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La servitù si può estinguere per confusione (quando proprietario del fondo dominante e del fondo servente diventano la stessa persona) e per non uso ventennale. Nel caso di impossibilità d'uso o mancanza di utilità la servitù si può estinguere solo trascorso il termine ventennale.
Nel suo caso trattandosi di servitù volontaria (in quanto risulta prevista in atto notarile) potrebbe estinguersi oltre che nei modi sopra indicati, per rinuncia del titolare della servitù da farsi sempre per atto notarile. Non mi sembra ci siano in presupposti per agire giudizialmente davanti al Tribunale.

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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Buongiorno, il Suo vicino una volta aveva il proprio fondo intercluso e quindi aveva dirito ad ottenere il passaggio anche coattivamente. Adesso, con la mutazione dello stato dei luoghi la servituù di passo sul Suo fondo non appare più giustificata neanche dalla comodità Rappresenta un aggravio non più giustificato che dovrebbe essere eliminato o comunque oggetto di indennizzo.
Saluti

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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