Acquisto da esecuzione immobiliare - Cancellazione di fondo patrimoniale
Buongiorno,
Vorrei una consulenza la seguente questione:
nel caso di procedura esecutiva riguardante un bene immobile sul quale è stata trascritta la costituzione di fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 167 C.C. (mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio) dopo la trascrizione dell'ipoteca e/o del pignoramento, il vincolo (fondo patrimoniale) non è opponibile al potenziale acquirente.
Tuttavia nel decreto di trasferimento il giudice delegato non dispone mai la cancellazione della formalità pregiudizievole riferita alla costituzione del fondo patrimoniale, neppure nel caso in cui il debitore non abbia proposto opposizione all'esecuzione. Questo fatto, pur non incidendo sul regolare trasferimento del bene, tuttavia comporta un grave nocumento per l'acquirente il quale, trovandosi il bene gravato dalla formalità suddetta, di fatto è impossibilitato a darlo in garanzia e/o a rivenderlo.
E' pur vero che il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene e quindi una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente, ma è altrettanto chiaro che la presenza del vincolo può generare notevoli incertezze, e dunque rendere di fatto impossibile la circolazione del bene,
Chiedo se e come sia possibile procedere alla cancellazione della suddetta formalità pregiuizievole (costituzione di fondo patrimoniale) DOPO il decreto di trasferimento.
Preciso che, nel mio caso, la formalità stessa e stata trascritta nei registri dello stato civile da più di 5 anni.
Cordialmente.
Claudio Calini