Buongiorno, secondo la sentenza di separazione consensuale il mio ex marito dovrebbe corrispondere alla figlia euro 250 mensili che dal 2012 non ha mai corrisposto.
Essendo lui nullatenente e senza stipendio non abbiamo mai potuto avvalerci di nessuna tutela.
Fra pochi anni lui percepirà la pensione di anzianità (non contributiva essendo senza lavoro), potrei io richiedere all'ente erogante di trattenere una quota per gli arretrati?
Al momento mia figlia ha 23 anni e non lavora.
Se nel caso trovasse lavoro potrei comunque chiedere gli arretrati per il periodo in cui lei non lavorava?
Grazie a tutti
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Gentile Signora Simonetta,
il credito relativo ai ratei mensili dell’assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni; pertanto il genitore che non ha mai chiesto all'altro gli importi arretrati a titolo di mantenimento del figlio ha cinque anni di tempo per pretenderli, che decorrono non dalla data in cui è stata pronunciato il provvedimento di separazione o divorzio, bensì dalle singole scadenze delle prestazioni dovute.
Le consiglio, pertanto, di agire velocemente.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Buongiorno, dipende dall'importo della pensione che prenderà il suo ex marito. Infatti, è pignorabile solo l'importo superiore ad euro 525,89, se la pensione fosse inferiore non potrebbe pignorarla. Per quanto riguarda sua figlia non perderà il diritto agli arretrati quando troverà un lavoro.
Gentile signora,
lei ha diritto a recuperare tutti gli arretrati che suo marito le deve a titolo di assegno di mantenimento, oltre che a ottenere le somme dovute mensilmente. Il mantenimento è dovuto per sua figlia in quanto la stessa pur se maggiorenne non è economicamente indipendente. Quando suo marito percepirà la pensione sarà possibile rifarsi per tutte le somme dovute e non corrisposte. Inoltre si può valutare di ottenere il pagamento delle somme mensilmente dovute direttamente da INPS.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Dott.ssa Ida Francesca Ginori