Arretrati e mantenimento su un unico stipendio

Inviata da Valentina. 13 gen 2016 Avvocati matrimonialisti

Buongiorno,
come da sentenza di separazione e divorzio è stato stabilito che il mio ex marito versasse mensilmente 360 euro per i nostri due figli minori affidati congiuntamente ma residenti con me. Da tre anni ad oggi il mio ex non ha più versato il mantenimento poiché lavorava in nero. A novembre è stato assunto con contratto a tempo indeterminato; posso chiedere, tramite pignoramento, che mensilmente mi venga versato sia una somma per estinguere i 12,000 di debito che ha accumulato nel corso dei tre anni e anche i 360 euro che lui mensilmente mi dovrebbe versare a titolo di mantenimento per i bambini? Anche se tutto l'importo sarebbe ben più alto del quinto del suo stipendio.
Grazie mille

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Gentile Valentina,
le consiglio di attivare subito il procedimento stragiudiziale ex art. 8 legge divorzio (898/70) ovvero dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del suo ex marito, deve notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno al datore di lavoro (sentenza di separazione e/o divorzio) con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al suo ex coniuge inadempiente.
Per l'arretrato non versato potrà solo agire per il recupero forzato attraverso un azione di esecuzione.

Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Buongiorno Valentina.
La sentenza di separazione e divorzio è un titolo esecutivo necessario per procedere esecutivamente nei confronti del Suo ex marito ed ottenere così quanto dovuto fino ad oggi a titolo di contributo al mantenimento dei Vostri due figli minori.
Potrà, pertanto, rivolgersi ad un legale per l'apposizione della formula esecutiva, l'invio del precetto e l'instaurazione della procedura esecutiva presso terzi (pignoramento di 1/5 dello stipendio od altre forme di pignoramento).
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento ed invio distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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Gent.ma Valentina,
Certamente si! Una volta apposta la formula esecutiva sulla sentenza e notificato l’atto di precetto per le somme dovute fino ad oggi per il mantenimento dei figli minori può procedere al pignoramento dello stipendio del suo ex coniuge.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Avv. F.C. (foro di Roma)

Studio Legale Avv. Cavallaro Avvocato a Roma

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Gentilissima Valentina,
se, come mi sembra di capire, siete già divorziati ovvero è stata emessa una sentenza di divorzio, Lei ha la possibilità di attivare, tramite un avvocato, di attivare una procedura (veloce) finalizzata alla distrazione del rateo di mantenimento dovuto per i figli minori direttamente dallo stipendio del Suo ex-marito. Quanto precede Le garantirebbe una certa serenità per i futuri pagamenti mensili.
Per quanto concerne l'arretrato, può - sulla scorta del provvedimento giudiziale che determina l'assegno di mantenimento dei figli minori - inoltrare una procedura di esecuzione forzata. Tenga altresì conto che, alla luce della recentissima Legge di stabilità, è stato istituito un fondo di solidarietà a favore dei coniugi o ex coniugi nell'ipotesi di mancato pagamento di assegni di mantenimento, laddove come nel Suo caso vi siano figli minori.
A Sua completa disposizione per assistenza.
Cordialmente.

Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Gentile Valentina,

poiché la sentenza in Suo possesso costituisce titolo esecutivo per effettuare esecuzione forzata nei confronti del Suo ex-marito inadempiente, occorre far apporre la formula esecutiva sul provvedimento e notificare atto di precetto per le somme dovute sino ad oggi, quindi procedere al pignoramento dello stipendio o presso terzi debitori del Suo ex coniuge.

Per il futuro il datore di lavoro tratterrà mensilmente la quota di 1/5 dello stipendio sino al pagamento del credito da Lei vantato.

Il mio studio è a Sua disposizione.

Cordiali saluti,

avv. Giovanni Bonomo

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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Buongiorno,
la sentenza in Suo possesso costituisce titolo esecutivo per effettuare esecuzione forzata nei confronti del Suo ex-marito in caso di mancato versamento dell'assegno di mantenimento.
Potrà quindi effettuare, dopo la notifica del precetto e del titolo esecutivo, pignoramento presso terzi, per il recupero delle somme maturate e non corrisposte. Il datore di lavoro tratterrà mensilmente la quota di 1/5 dello stipendio sino al pagamento del credito vantato.
Resto a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Avv. Enrico Lo Presti

Avv. Enrico Lo Presti Avvocato a Palermo

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Certo occorre far apporre la formula esecutiva sul provvedimento e notificare atto di orecetto x le somme dovute sino ad oggi, quindi procedere al pignoramento dello stipendio. Se poi nn e' regolare con i pagamenti futuri puo chiedere che il datore di lavoro le versi direttamente quanto le spetta
Resto a disposizione

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

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