Archiviazione dal pm art.594 c.p art.595 comma 3c.p.art.614 comma 1c.p.

Inviata da Emanuele Cutrignelli. 19 set 2017 Diffamazione a mezzo stampa

Prego volermi dare supporto al mio problema: Nel 2016 presentavo denuncia di querela nei confronti della condomina soprastante il appartamento, inqundo postava su facebook foto di mia moglie riconoscibile mentre era in relax sul nostro balcone con canotta e pandaloncini visibili a tutti senza il viso, in due periodi diversi. Foto scattata dal suo balcone.Dette foto erano commentate con frasi ingiuriose e diffamanti. In altra data veniva postata una mia foto dove venivo immortalato in tenuta anchio in relax detta foto la ridetta condomina la scattava nel cortile difronte al mio condominio con commenti già mensionati. Tutto questo venivo puramente e casualmente a visione. Premetto la denuncia era correlata di copie foto da me scattate attraverso il pc. come prova. In data 27-07-c.a.il pm notificava l'avvenuta archiviazione della querela.Vi chiedo se art.595 del cp su facebook "DIFFAMAZIONE " è punibile,prchè il pm ha archiviato tutto? Senza dare motivazione? Il mio legale mi consiglia a non presentare richiesta di ricorso 1° perchè potremmo trovarci nella stessa situazione 2° oltre alla beffa anche il danno. Allo stato attuale prego vogliatemi dare suggerimento.Grazie

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Gentile Emanuele,
Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione a mezzo stampa è necessario che la persona offesa non sia presente ma sia riconoscibile.
Da quanto raccontato mi pare di capire che un riferimento diretto alla sua persona non ci sia stato come pure per sua moglie, pertanto, è integrabile il reato di ingiuria (ora però depenalizzato). Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
Avv Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Buonasera, i termini per fare opposizione alla richiesta di archiviazione sono tassativi pertanto dovrà in primis accertare quando ha ricevuto la notifica dell'avvenuta archiviazione.
Per quanto attiene la'opportunità di opporsi, se ancora nei termini, a tale richiesta, La informo che verrà instaurato un procedimento penale che comporterà dei costi e non necessariamente un esito favorevole.
Resto a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti
Avv. Alessia Scintu

Avv. Alessia Scintu Avvocato a Cagliari

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Egregio Sig Cutrignelli,se siete identificabili la diffamazione sussiste ma l'opposizione alla richiesta di archiviazione deve proporsi entro 10 giorni dalla notifica mentre in sede civile puo' agire per i danni entro 5 anni dal fatto lesivo.Se anche Lei sia perseguibile,in sede civile,non puo' dirsi senza ulteriori elementi di conoscenza.CordialmenteAvv.AlfredoGuarinoNapoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Gent.mo,

per presentare la denuncia per diffamazione, vi era un termine di 3 mesi dalla scoperta dei fatti. A questo punto, l'unica opportunità è proseguire con l'opposizione alla richiesta di archiviazione, sempre che sia ancora nei termini, chiedendo però l'approfondimento di nuovi temi istruttori e fornendo nuove prove.
Un cordiale saluto
Avv. Francesca Tugnoli

Avv. Francesca Tugnoli Avvocato a Bologna

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