Tutto su incidenti stradali e risarcimenti

Spesso in caso di incidente stradale non si sa bene come comportarsi. Ecco alcune informazioni utili sul risarcimento dell’assicurazione: le tipologie, il calcolo e alcuni esempi.

25 FEB 2015 · Tempo di lettura: min.
Tutto su incidenti stradali e risarcimenti

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? Ecco alcune informazioni utili sul risarcimento dei danni che ti sono stati causati.

Secondo l'articolo 2054 del codice civile, il conducente di un veicolo è costretto a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo stesso, se non riesce a provare d'aver fatto tutto il possibile per scansare il danno. A prescindere dal torto o dalla ragione, entro tre giorni dalla data dell'incidente bisogna mandare alla propria compagnia di assicurazioni la denuncia scritta, compilando e inviando la constatazione amichevole d'incidente.

Quando dall'incidente scaturiscono danni materiali "leggeri" ai veicoli coinvolti o personali ai loro conducenti, ossia nel caso in cui si riscontrino lesioni di lieve entità (danno biologico inferiore al 9%), i danneggiati possono presentare la loro domanda di risarcimento all'impresa assicurativa che ha stipulato loro il contratto. Quando invece il sinistro provoca danni non lievi alla persona, ossia con un danno biologico superiore al 9%, l'interessato ha da presentare la domanda di risarcimento alla Compagnia assicurativa del veicolo che ha causato il danno, facendosi assistere magari da un avvocato esperto in risarcimento danni. In sostanza, quindi, ci sono due principali possibilità.

Indennizzo diretto

L'indennizzo diretto si applica in alcuni casi:

  • I veicoli sono due, assicurati e immatricolati in Italia;
  • Entrambi - o almeno uno di essi - devono essere targati con la nuova normativa valida dal 14/07/2006;
  • I danni fisici successivi all'incidente stradale devono essere delle microlesioni (invalidità permanente non superiore al 9%);
  • Mezzi di trasporto appartenenti alla categoria "veicoli a motore" (sono quindi esclusi ciclisti, pedoni e danni a beni immobili).

Se si ha la "ragione" (anche se non totalmente), si può essere risarciti dalla propria compagnia nel giro di tre mesi.

Procedura ordinaria

Fuori dai casi d'indennizzo diretto, se ad esempio ci sono danni fisici più consistenti (ovvero superiori al 9%) e più di due veicoli coinvolti, bisogna seguire la procedura ordinaria rivolgendosi direttamente alla compagnia del responsabile dell'incidente. Da un lato bisogna mandare il modulo alla propria compagnia, dall'altro la richiesta di risarcimento dei danni deve essere inviata alla residenza del responsabile e, se si conosce, alla sua compagnia.

La procedura ordinaria si applica quando non può essere utilizzata la procedura del risarcimento diretto, in altre parole nei seguenti casi:

  • sinistri non avvenuti in Italia;
  • incidenti con mancanza di urto tra i due veicoli;
  • collisione tra più di due veicoli;
  • coinvolgimento di ciclomotori non dotati di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, cioè con sei caratteri alfanumerici;
  • coinvolgimento di veicoli immatricolati all'estero;
  • sinistri veicoli non assicurati;
  • incidenti con lesioni al conducente superiori al 9% di Invalidità Permanente (lesioni gravi);
  • collisione tra 2 soli veicoli ma con coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Il calcolo del risarcimento danni

Per il calcolo del risarcimento danni, vanno tenute in considerazione le giuste tabelle di riferimento. Le tabelle del Tribunale di Milano sono considerate le più idonee per garantire la giusta equità nel risarcimento del danno e sono le più utilizzate dai tribunali nel territorio nazionale. Ovviamente vanno regolate secondo il caso concreto.

In secondo luogo bisogna prendere in considerazione la percentuale del danno biologico che è stata riconosciuta e l'età del danneggiato: intrecciando questi due dati verrà fuori il valore (in euro) del cosiddetto calcolo del danno non patrimoniale. C'è poi un nuovo valore definito "personalizzazione del danno" che fa riferimento ai danneggiamenti di natura psicologica. Si tratta di un valore personalizzabile in base alla gravità del danno e se applicato, varia secondo le percentuali indicate in tabella. L'ultima variabile da tener presente è il calcolo dell'invalidità temporanea, che deriva dalla moltiplicazione del punto base (in euro) per i giorni d'invalidità totale ai quali bisogna sommare i giorni d'invalidità parziale moltiplicati per le rispettive percentuali d'invalidità. Con l'espressione "inabilità temporanea" s'intende l'incapacità a svolgere per un periodo limitato le proprie personali attività quotidiane. L'inabilità non è altro che il tempo necessario a riprendersi dall'infortunio.

Il calcolo del risarcimento danni da incidente stradale, quindi, è ottenuto dalla somma dei tre valori di cui abbiamo parlato finora: calcolo del danno non patrimoniale, personalizzazione del danno e il valore dell'invalidità temporanea.

Qualche esempio

Vi proponiamo ora qualche esempio, per fare maggiore chiarezza sull'argomento. Ricordare sempre che per il calcolo completo del risarcimento da danno biologico di lieve entità (lo ripetiamo, sotto i 9 punti di invalidità permanente) è necessario introdurre la voce di inabilità temporanea.

Partiamo da due presupposti importanti:

  • Ogni giorno d'inabilità temporanea assoluta (al 100%) viene pagato 46,43 euro (importo aggiornato dal D.M. 20 giugno 2014, Gazz.Uff. 04 luglio 2014, n. 153).
  • Per ogni giorno d'inabilità temporanea NON assoluta sarà risarcita una percentuale pari a quella dell'inabilità.

Per esempio, un giorno d'inabilità momentanea al 50% sarà risarcito con 23,21 euro (il 50% di 46,43) mentre dieci giorni di I.T. assoluta saranno risarciti con 464,30 euro (46,43 moltiplicato per 10 giorni). O ancora, il primo punto d'invalidità è liquidato con un importo pari a € 795,91 nel caso in cui il soggetto abbia solo un anno, importo che va diminuendo con l'aumentare dell'età.

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Francesca Pani

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4 Commenti
  • Sabina Kenilvort

    Quando il danno è sopra quantificato e si richiedono all'altra parte le ricevute pagate, questi è tenuto a fornirle? Io feci un minimo danno all'angolo di un parafango posteggiato in seconda fila. Poiché ci conoscevamo, abbiamo fatto una constatazione amichevole. Gli proposi di cambiargli interamente il parafango per un costo di €170. Lui accettò e dopo un mese circa mi chiese € 700. Pagai inoltre la Consapt per non aumentare la classe di merito. Ho foto e testimoni ed inoltre il "signore" non fece riparare il mezzo; quindi non fu pagata l'Iva. Alla fine per una stupidaggine e per la mia fiducia mi è costato € 1400. Posso esigere le fatture? Grazie

  • Amandeep Singh

    Si, ho bisogno di parlare con un avvocato, dov'è il Vostro ufficio?

  • Staff di StudiLegali

    Gentile Amandeep Singh, ti consigliamo di fare una domanda agli esperti nell'apposita sezione che trovi al seguente link: https://www.studilegali.com/domande. Loro sapranno certamente coma aiutarti! In alternativa, puoi cercare l'avvocato più vicino a te: https://www.studilegali.com/avvocati. In bocca al lupo! Un saluto, lo Staff di StudiLegali.com

  • Amandeep Singh

    Ho bisogno di parlare con un avvocato...

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