Telefono: come recedere dal contratto

Ecco qualche dritta su come disdire il proprio contratto telefonico.

8 AGO 2019 · Tempo di lettura: min.
Telefono: come recedere dal contratto

I nostri smartphone ormai sono sempre con noi. Sono diventati non solo degli strumenti indispensabili per effettuare chiamate e inviare gli (ormai obsoleti) SMS ma soprattutto per navigare su internet, comunicare con gli altri e per scattare foto da condividere sulle reti sociali. Ovviamente, tutte queste funzioni hanno un prezzo.

Per tutti questi motivi, le compagnie telefoniche sono costantemente “in guerra” fra di loro per offrire le migliori offerte o per “rubare” gli utenti alla concorrenza. Può succedere, dunque, che o perché siamo scontenti della nostra attuale compagnia telefonica o semplicemente perché un’altra ci ha fatto un’offerta più allettante di voler disdire il nostro contratto telefonico.

Sembra facile, ma non lo è. Oltre alle insistenti offerte della compagnia telefonica che si vuole lasciare, a livello burocratico può essere piuttosto confuso recedere un contratto telefonico: fra numeri di assistenza clienti e clausole del contratto può trasformarsi in una vera e propria odissea. Ecco qualche dritta su come disdire il proprio contratto telefonico:

Se la disdetta viene richiesta nei giorni successivi alla sottoscrizione del contratto telefonico, l’utente ha il diritto al cosiddetto "diritto al ripensamento”. Secondo l’articolo 52 del Codice del consumo, infatti: “Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57”. Questo diritto si può far valere inviando un modulo o una lettera di disdetta, allegando anche il documento d’identità.

La disdetta del contratto telefonico, mentre l’accordo è già in corso, dev’essere comunicato o via telefonica, chiamando l’apposito numero indicato dalla compagnia telefonica (ad esempio numero verde o assistenza clienti), oppure attraverso raccomandata A/R il cui modulo di disdetta del contratto solitamente è presente sul sito del nostro gestore telefonico.

Quali sono i costi? Il Decreto Bersani bis (legge 2 aprile 2007), comma 3, articolo 1, sancisce che:

“I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni”.

Nonostante ciò, pur non prevedendo la presenza di penale, e a meno che non si tratti dell’esercizio del diritto di ripensamento o di inadempienze dovute alla gestione della compagnia telefonica, a seconda dei contratti, è probabile che il cliente debba assumere qualche spesa, come i costi dimostrabili di disattivazione.

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