Rumori condominiali: non è necessaria una perizia o una consulenza tecnica

Secondo i giudici non è necessaria una perizia o una consulenza tecnica che dimostri il superamento della soglia di tollerabilità.

22 MAR 2018 · Tempo di lettura: min.
Rumori condominiali: non è necessaria una perizia o una consulenza tecnica

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, il reato previsto dall'659 del Codice penale riguarda un "pericolo presunto" e non sono necessarie ulteriori prove tecniche.

Non sempre è facile vivere in condominio. Riunioni, rumore e decisioni comuni sono spesso fonte di conflitto. Una recente sentenza, la n. 9361/2018 della Corte di Cassazione, terza sezione penale, è ritornata sul tema dei rumori in condominio e il relativo reato di disturbo della quiete pubblica. Secondo i giudici, infatti, non è necessaria una perizia o una consulenza tecnica che dimostri il superamento della soglia di tollerabilità.

Il caso

La sentenza della Corte di Cassazione riguardava la vicenda di A. C. che, nel 2015, era stato giudicato dal Tribunale di Genova colpevole del reato previsto dall'art.659 del Codice penale relativo al "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" che sancisce quanto segue:

"Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro", primo comma.

Secondo la sentenza, infatti, l'uomo veniva condannato a 100 euro di ammenda per aver disturbato il riposo dei condomini attraverso "rumori, urla e schiamazzi durante l'orario notturno all'interno di un edificio condominiale". L'imputato ha deciso di proporre ricorso presso la Corte di Cassazione a causa del "mancato esame del livello di tollerabilità dei rumori prodotti dall'imputato, ovverosia l'idoneità ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non emerso da alcuna delle deposizioni raccolte".

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso in quanto hanno specificato che il reato previsto dall'articolo 659 del Codice penale riguarda un "pericolo presunto", ossia che "che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare".

Gli ermellini, dunque, hanno sottolineato che l'obiettivo dell'articolo 659 del Codice penale è proprio quello di tutelare la quiete pubblica che, in questo caso, riguarda l'assenza di rumore per la collettività. Questa tutela, infatti, non prevede la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità attraverso perizia o consulenza tecnica. Per la vicenda in questione, sono sufficienti le dichiarazioni dei soggetti che hanno riferito dei rumori che si potevano udire sin dalla strada in orario notturno. Gli ermellini, dunque, hanno confermato la presenza del reato già confermata dal Tribunale di Genova, secondo cui "desumendo dalla diffusività del rumore, percepibile al di fuori dell'edificio da cui proveniva, la sua la capacità di propagarsi all'interno dell'intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone".

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