Revoca della patente di guida

Sospetta illegittimità costituzionale della revoca della patente di guida al condannato per reati di stupefacenti

2 APR 2017 · Tempo di lettura: min.
Revoca della patente di guida

Tizio veniva condannato per il reato di violazione della legge sugli stupefacenti. Il fatto era stato commesso prima del luglio dell'anno 2009. La condanna diveniva definitiva nel 2013, e, in applicazione dell'art. 120 del Codice della Strada, nell'anno 2015, il Prefetto disponeva la revoca della patente di guida.

Veniva proposto da Tizio ricorso d'urgenza, ex art. 700 c.p.c. (sul punto si ricordi che, trattandosi di violazione di decidere in ordine ad un diritto soggettivo, è competente il Giudice Ordinario, dunque il Tribunale Civile), ed il Tribunale sospendeva l'ordinanza prefettizia, dando sostanzialmente ragione a Tizio, ritenendo che una lettura costituzionalmente orientata della norma dovesse comportare alla disapplicazione della norma ritenuta illegittima, ovvero alla disapplicazione dell'art. 120 Cds.

Contro tale provvedimento proponeva ricorso l'Avvocatura dello Stato, assumendo che la revoca della patente di guida non fosse equiparabile ad una sanzione penale e, quindi, non rilevasse nel caso di specie il principio di irretroattività della sanzione più severa.

Il Tribunale, decidendo in sede di reclamo, riteneva che non potesse disapplicarsi - così come aveva ritenuto il primo giudice decidendo in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. - la norma di cui all'art. 120 C.d.S., e che, invece, fosse necessario sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Conclusioni

Ineccepibile appare il percorso motivazionale del Tribunale, laddove evidenzia che il principio di irretroattività della norma penale più severa sarebbe evidentemente violato tutte le volte in cui - come nel caso di specie - si tratterebbe di revocare la patente di guida al condannato per i reati di cui agli articoli 73 e 74 dpr 309/90 commessi prima del 1° agosto 2009. Particolarmente attesa, pertanto, è la decisione della Corte Costituzionale.

Scritto da

Studio legale Adele Manno

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