Gli avvocati possono pubblicizzare i prezzi dei propri servizi

Questo genere di pubblicità non può più considerarsi contraria al decoro e alla correttezza.

17 MAG 2018 · Tempo di lettura: min.
Gli avvocati possono pubblicizzare i prezzi dei propri servizi

Una recente sentenza del Consiglio Nazionale Forense, la n. 243/2017, accoglie il ricorso di un avvocato che aveva pubblicizzato la propria attività attraverso un quotidiano.

È possibile, per un avvocato, pubblicizzare la propria attività indicando i prezzi? Su questo tema si è espresso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) con la sentenza n. 243/2017, accettando il ricorso di un avvocato. La professione forense, infatti, ha subito una serie di modifiche che hanno permesso di liberalizzare il settore. Dal decreto legislativo n. 248/2006, fino all'articolo 35 del Nuovo Codice Deontologico, infatti, gli avvocati si sono dovuti adeguare a diversi cambiamenti.

La vicenda

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza infliggeva a un avvocato una sanzione disciplinare che prevedeva la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di due mesi. Il professionista, infatti, secondo il Consiglio, aveva violato gli articoli 17 bis e 19 C.D.F. per aver diretto comunicazioni e informazioni sulla propria attività professionale, utilizzando in modo improprio mezzi consentiti e comunque in modo incompleto rispetto alle indicazioni normative. L'avvocato, infatti, aveva pubblicizzato, all'interno di un box pubblicitario di un quotidiano, la sua attività professionale, inserendo anche i prezzi delle prestazioni offerte. Per il Consiglio, il contenuto, la forma e le modalità erano irrispettose della dignità e decoro della professione.

Questa decisione è stata confermata sia dal CNF, in sede di appello che dalle SS.UU. Corte di Cassazione. L'avvocato aveva risposto pubblicando nuovamente la pubblicità e, di conseguenza, era stato nuovamente sanzionato con la sospensione dell'esercizio dell'attività professionale di due mesi. L'avvocato, dunque, ha deciso di ricorrere presso il Consiglio Nazionale Forense.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 243/2017, ha accettato il ricorso dell'avvocato con la seguente motivazione: "occorre, tuttavia, prendere atto del fatto che, nel frattempo, è giunta a compimento quell'evoluzione normativa, per così dire, "liberalizzatrice" iniziata con il D.L. n. 248/06 e che, in materia di pubblicità professionale degli avvocati, è giunta, con l'art. 10 l.n.247/2012, a consentire la pubblicità "con qualunque mezzo", sottoponendola esclusivamente ai limiti della trasparenza, verità, correttezza e vietando quella comparativa, ingannevole, denigratoria o suggestiva (tale disciplina è stata poi trasfusa nell'art. 35 del Nuovo Codice Deontologico).

Per questo, secondo il Consiglio, secondo la nuova normativa, questo genere di pubblicità non può più considerarsi contraria al decoro e alla correttezza, sempre se contiene tutti gli elementi richiesti dalla norma deontologica. Rispetto all'indicazione del prezzo, inoltre, il Consiglio ha affermato che il corrispettivo, come noto, costituisce un elemento contrattuale di interesse primario per il cliente e che, quindi, si tratta di un elemento fondamentale per un'informazione pubblicitaria professionale corretta e completa. Riferendosi alla vicenda presa in considerazione, ha aggiunto:

«Per di più nel caso di specie l'importo indicato nel messaggio pubblicitario ("da euro 800,00") risulta congruo in quanto proporzionato all'impegno qualitativo e quantitativo richiesto dalla prestazione ("separazioni e divorzi contrattuali con accordo già raggiunto") cui lo stesso si riferisce».

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StudiLegali.com

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