I punti cardine della Rottamazione bis

Le novità più importanti riguardano senza dubbio i contribuenti che non hanno aderito alla "prima rottamazione" nonché i contribuenti che, aderendovi, non sono stati ammessi.

13 DIC 2017 · Tempo di lettura: min.
I punti cardine della Rottamazione bis

Il 5 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 dicembre 2017 n. 172, di conversione del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 collegato alla manovra finanziaria per il 2018, recante "disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili."

Ce ne parla l'Avv. Giulio Mario Guffanti.

L'art. 1 del Titolo I, recante disposizioni in materia fiscale, riapre i termini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione bis) già approvata Legge n. 225/2016.

Di seguito verranno analizzati i punti cardine della disciplina, riguardanti sia i contribuenti che hanno aderito alla "prima rottamazione", sia i contribuenti che, non avendovi aderito, intendono non farsi sfuggire la seconda opportunità ed usufruire, così, dei benefici della rottamazione.

Quanto ai contribuenti che hanno aderito alla "prima rottamazione", il termine ultimo per il versamento della rata originariamente fissata per il mese di aprile 2018 è stato posticipato al 31 luglio 2018.

Le novità più importanti riguardano senza dubbio i contribuenti che non hanno aderito alla "prima rottamazione" nonché i contribuenti che, aderendovi, non sono stati ammessi.

I contribuenti che non sono stati ammessi alla "prima rottamazione" perché i carichi erano stati affidati all'agente della riscossione nell'anno 2017 (erano rottamabili solo le cartelle iscritte a ruolo entro e non oltre il 31 dicembre 2016), nonché tutti i contribuenti che non hanno aderito alla "prima rottamazione" potranno presentare, entro e non oltre il 15 maggio 2018, istanza di adesione alla c.d. rottamazione bis per i carichi affidati dal 2000 al 30 settembre 2017. In pratica:

  • entro il 31 marzo 2018 l'agente della riscossione invierà al contribuente una comunicazione relativa alle somme che sono state affidate entro il 30 settembre 2017, per le quali non risulta ancora notificata la cartella di pagamento;
  • entro il 30 giugno 2018 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà l'ammontare complessivo delle somme da saldare mediante corresponsione di un'unica soluzione o in massimo di cinque rate, con scadenza luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

I contribuenti che, invece, non sono stati ammessi alla rottamazione a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016 (la "prima rottamazione" prevedeva che in caso di piani di rateazione in essere il contribuente avrebbe dovuto pagare tutte le rate fino al 31 dicembre 2016), potranno presentare, entro e non oltre il 15 maggio 2018, apposita istanza di adesione alla c.d. rottamazione bis la quale, previo versamento delle rate scadute e non versate, potranno usufruire dei benefici della definizione agevolata. In pratica:

  • entro il 30 giugno 2018 l'agente della riscossione comunicherà l'importo delle rate scadute e non versate al 31 dicembre 2016 le quali dovranno esser versate in un'unica soluzione entro e non oltre il 31 luglio 2018;
  • entro il 30 settembre 2018 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute, da versare in massimo tre rate con scadenza ottobre 2018, novembre 2018 (complessivamente l'80% del dovuto, il 40 % con la prima e il 40% con la seconda rata), e febbraio 2019 (restante 20%).

Come già anticipato, il mancato, insufficiente o tardivo versamento entro il 31 luglio 2018 delle rate scadute al 31 dicembre 2016 determinerà automaticamente l'improcedibilità dell'istanza.

Una legge sicuramente tanto attesa quella istitutiva della c.d. rottamazione bis la quale ha permesso a molti contribuenti di estinguere definitivamente i propri debiti in via agevolata e, parallelamente, allo Stato di recuperare delle somme, in alcuni casi consistenti, che probabilmente non avrebbe mai recuperato.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni in merito, contattate direttamente lo Studio legale Prof. Avv. Giulio Mario Guffanti.

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