D. l. n. 193/2016: al via la rottamazione delle cartelle e non solo

Definizione agevolata cartelle esattoriali, e altre semplificazioni fiscali. Approvazione definitiva

7 DIC 2016 · Tempo di lettura: min.
D. l. n. 193/2016: al via la rottamazione delle cartelle e non solo

È stato definitivamente approvato il decreto legge n. 193/2016: 162 sono stati i voti favorevoli del Senato che hanno determinato la conversione del decreto in legge n. 225/2016.

Molti sono i punti salienti della nuova normativa, primo fra tutti la disciplina della definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) la quale ha attirato l'attenzione di quei contribuenti che, indebitati con lo Stato, hanno visto nella rottamazione uno spiraglio per togliersi di dosso il peso del debito. È stato definitivamente innalzato a cinque il numero massimo delle rate, ampliato l'ambito oggettivo di applicazione il quale ricomprende, oggi, anche la rottamazione delle cartelle iscritte a ruolo nell'anno 2016 ed è stato esteso al 31 marzo 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Dal primo luglio 2017 Equitalia spa passa il testimone a Agenzia delle Entrate-Riscossione che gestirà l'attività riscossione delle imposte. Ciò implica, inevitabilmente, il superamento dell'aggio il quale, ad oggi, ammonta al 9% del debito iscritto a ruolo.

Ma il decreto legge n. 193/2016, ormai convertito, non si limita a delineare la disciplina della definizione agevolata: si scorge, a parere di chi scrive, l'intenzione di semplificare il rapporto tra contribuente e fisco. In primis la disciplina delle notifiche: gli avvisi fiscali di imprese e professionisti, compresi gli atti sulle operazioni catastali e le relative sanzioni, verranno trasmessi a mezzo posta certificata, riservando la stessa modalità di notifica degli atti anche ai contribuenti che ne facciano richiesta. Un'ulteriore semplificazione è ravvisabile nella nuova disciplina della comunicazione delle fatture che, a partire dal gennaio 2017, avverrà, con cadenza trimestrale, telematicamente.

Il contribuente può, poi, dire addio al tax day del 16 giugno in quanto le scadenze fiscali sono state divise in due tranche: Irpef, Irap e Ires devono esser versati entro il 30 giugno mentre per Imu e Tasi la data di scadenza resta invariata (16 giugno). Anche il termine per la consegna del Cud da parte del datore di lavoro è stato posticipato, dal 28 febbraio al 31 marzo di ogni anno.

Oltre all'intenzione di semplificare il rapporto tra contribuente e fisco, nella disciplina in esame è possibile rinvenire anche elementi che depongono a favore del contribuente: saranno ridotte le sanzioni per gli eventuali errori che lo stesso commette nella trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, essendo possibile dimezzare le multe se il contribuente procede alla correzione dei dati entro 15 giorni.

La nuova normativa si occupa anche della cedolare secca: è salva anche in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto d'affitto; sarà semplicemente applicata una sanzione, esigua, da 50 a 100 euro. La dichiarazione sugli immobili detenuti all'estero dovrà essere effettuata solo in caso di variazione, non essendo più obbligatoria la dichiarazione annuale.

Da ultimo, gli studi di settore, che da sempre hanno fatto discutere la dottrina, saranno gradualmente sostituiti dagli "indicatori di compliance" i quali forniranno il grado di affidabilità dei contribuenti, con relativi vantaggi per quelli che raggiungeranno gradi elevati fino alla riduzione o esclusione dei termini per gli accertamenti. Insomma, una legge, quella di conversione del decreto, che fa ben sperare in una diminuzione dei debiti dei contribuenti nei confronti dell'erario e in un rapporto tra le parti più semplificato.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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