CORONAVIRUS: LA FORZA MAGGIORE.

"Oggi, nel pieno dell'emergenza, non è semplice stabilire se il Coronavirus, o le consequenziali misure restrittive adottate dalle Autorità, possa costituire valida causa di impossibilità."

20 MAR 2020 · Tempo di lettura: min.
CORONAVIRUS: LA FORZA MAGGIORE.

CORONAVIRUS: LA FORZA MAGGIORE.

"Oggi, nel pieno dell'emergenza, non è semplice stabilire se il Coronavirus, o le consequenziali misure restrittive adottate dalle Autorità, possa costituire valida causa di impossibilità."

La diffusione del Coronavirus, dapprima "semplice" epidemia, da ultimo dichiarata vera e propria "pandemia" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta intaccando nelle ultime settimane, in maniera pregnante, le nostre vite e le nostre abitudini quotidiane.

Ma non solo. Sta producendo conseguenze sui contratti in essere, lasciando oggi spazio alla concreta possibilità di applicazione di un concetto che, per i cultori della materia, è stato finora solo un caso scolastico: la "forza maggiore".

Ma cosa si intende per forza maggiore?

Normalmente viene raffigurata come un evento (naturale e non) di tale forza da non potervi resistere e che porta un soggetto a fare - o non fare - qualcosa in modo inevitabile diventando quindi una causa di esonero da responsabilità o di risoluzione del contratto con diritto alla restituzione dell'eventuale anticipo, senza applicazione di penali.

Oggi, nel pieno dell'emergenza, non è semplice stabilire se il Coronavirus, o le consequenziali misure restrittive adottate dalle Autorità, possa costituire valida causa di impossibilità.

Gli effetti giuridici del COVID-19 sui negozi stipulati dovranno essere scrupolosamente valutati ed esaminati caso per caso, tenendo conto di una pluralità di fattori, i fatti portati a sostegno del ritardo e/o dell'inadempimento contrattuale, l'incidenza specifica degli stessi sulla prestazione, l'assenza di soluzioni alternative per l'adempimento, la portata del testo contrattuale.

Attenzione però a non utilizzare, quale motivazione per il rifiuto ad eseguire una prestazione contrattuale ragioni di cautela che non siano oggetto di espresso precetto normativo poiché il comportamento del debitore potrebbe configurare un vero e proprio inadempimento e come tale esporre quest'ultimo a tutte le responsabilità, anche risarcitorie, previste dal nostro ordinamento.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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