Agevolazioni bancarie alle PMI in forza del D.L. n. 18/2020 cd. Cura Italia

Analisi degli effetti sulle PMI dell'emanazione del D.L. 18/2020, con specifico riferimento ai rapporti tra micro-piccole-media imprese e istituti di credito

24 MAR 2020 · Tempo di lettura: min.
Agevolazioni bancarie alle PMI in forza del D.L. n. 18/2020 cd. Cura Italia

Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) il Governo italiano ha adottato una prima tranche di misure straordinarie a sostegno di privati, professionisti e imprese per contrastare gli effetti economici della pandemia in corso.

Oltre ai provvedimenti assistenziali e a sostegno del sistema sanitario, parte rilevante delle misure riguarda le imprese e i rapporti con il sistema creditizio (titolo III).

Le misure adottate sono prevalentemente di due tipi: (i) concessione di credito agevolata con garanzia pubblica; (ii) moratoria sui debiti esistenti.

Al fine di consentire il mantenimento/reperimento di liquidità ed evitare l'insolvenza delle PMI, che costituiscono parte centrale dell'economia italiana, il governo, di concerto con l'ABI, ha approntato le misure che partitamente si vanno ad analizzare.

-I-

FINANZIAMENTI ALLE PMI CON GARANZIA DEL FONDO CENTRALE

(i) Riferimento normativo:

Art. 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

2. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".

3. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di

un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

4. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.

5. All'articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia.

7. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e ella pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse

necessarie ai fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto legge.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

(ii) Gli effetti della normativa:

Al fine di agevolare la concessione di credito alle piccole e medie imprese lo stato, in deroga alla disciplina di cui alla L. 662/1996, tramite l'integrazione del fondo istituito presso il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., ha introdotto un regime di garanzia accessoria ai crediti alle PMI di nuova concessione da parte dei soggetti autorizzati (semplificando Banche e società finanziarie).

La garanzia è gratuita.

La garanzia del Fondo laddove sia diretta potrà coprire l'80% dell'importo finanziato con un tetto massimo garantito per azienda pari ad € 1.500.000,00; se la garanzia del Fondo è effettuata in riassicurazione potrà coprire il 90% dell'importo finanziato e già garantito da Confidi, o altro fondo di garanzia, a condizione che la garanzia di quest'ultimo non superi l'80% del credito finanziato, fino a una soglia massima di € 1.500.000,00 per impresa.n deroga al regime ordinario, il fondo può garantire anche operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, allorché accompagnate da una concessione di ulteriore finanza pari ad un minimo del 10% del debito residuo oggetto di rinegoziazione.

Al fine della determinazione delle condizioni per l'erogazione di finanziamenti garantiti il D.L. chiarisce che non sono ammesse all'accesso alla garanzia del Fondo le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014[1].

Per poter accedere alla garanzia del fondo, ferme le esclusioni di cui all'ultimo paragrafo, la valutazione circa la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019[2]. Tuttavia non sono soggette alla presentazione del modulo le imprese e i finanziamentiprevisti all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, per il quale "il modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie: a) riferite a nuove imprese; b) riferite a start-up innovative e incubatori certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013; c) di microcredito; d) di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato; e) a rischio tripartito di cui all'articolo 8[3]". Per tali imprese/finanziamenti pertanto la concessione della garanzia non è soggetta alla valutazione sulla probabilità di inadempimento.

Importante e ulteriore novità introdotta dal D.L. in esame è costituita dalla possibilità di finanziamento concessa a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Questi soggetti possono richiedere a banche e intermediari abilitati la concessione di un finanziamento a 18 mesi (meno un giorno) per un importo massimo di € 3.000,00 beneficiando gratuitamente e senza valutazione ulteriore di una garanzia pari all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione.

-II-

I RAPPORTI DEBITO/CREDITO ESISTENTI

(i)La normativa di riferimento:

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a:

(i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi

del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

(ii) Le imprese interessate:

Ai sensi dell'art. 59, c. 5, possono beneficiare delle misure di sostegno "le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia". L'allegato a detta Raccomandazione, all'art. 1, statuisce che "Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica". L'art. 2 introduce i limiti entro cui un'impresa possa essere qualificata, micro-piccola-media, e pertanto "La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR". Al fine del calcolo del fatturato l'art. 4 chiarisce che "I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. 2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. 3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso".

Chiarito quali imprese possano beneficiare delle agevolazioni bancarie introdotte dal D.L. "Cura Italia", va precisato che dette agevolazioni siano escluse laddove le esposizioni con il sistema bancario siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Banca d'Italia, quale organo di vigilanza, al fine della definizione di credito deteriorato, richiamata quella armonizzata a livello dell'SSM, che riflette i criteri pubblicati nel 2013 dall'Autorità bancaria europea (EBA). Il recepimento della definizione armonizzata dell'EBA è risultata sostanzialmente allineata alla nozione utilizzata in Italia (Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2 - 2014, pag. 28). Tuttavia a livello nazionale Banca d'Italia ha ritenuto di preservare un maggiore dettaglio nella definizione, anche al fine di preservare la continuità delle serie storiche relative alle sottocategorie utilizzate in precedenza. Ciò permette di evidenziare il sottoinsieme di crediti deteriorati (le sofferenze) derivanti da situazioni di maggiore gravità. Le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati sono le "sofferenze", le "inadempienze probabili", le "esposizioni scadute e/o sconfinanti" (come chiarito nella Circolare 272 Banca d'Italia).

In particolare:

(a)Lesofferenze sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza (ancorché non giuridicamente accertata) o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

(b)Le inadempienze probabili sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.

(c)Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.

Visto quanto sopra, se l'impresa rientra nei parametri chiariti a livello sovranazionale, come recepiti dalla normativa di settore, per la qualifica di micro-piccola-media impresa e i debiti nei confronti del sistema creditizio non sono qualificabili come deteriorati sulla base di parametri sopra individuati potrà beneficiare delle agevolazioni sotto riportate.

(iii) Le agevolazioni introdotte dal Decreto:

Fermi i requisiti sopra individuati, le PMI, che hanno al momento esposizioni debitorie con il sistema bancario, a loro richiesta, e allegando autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, in cui dichiarano di aver avuto carenza di liquidità temporanea a causa della pandemia COVID-19, possono beneficiare delle agevolazioni partitamente indicate:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

a) Laddove l'impresa usufruisse alla data di entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020) di una apertura di credito in conto corrente ovvero di un rapporto di anticipazione su crediti (in qualunque forma questo fosse stato autorizzato), le agevolazioni concesse a tale data (a prescindere dal loro utilizzo parziale o integrale al momento dell'entrata in vigore del D.L.) non possono essere revocate fino al 30.09.2020.

b) Se l'impresa ha contratto debiti il cui pagamento deve essere eseguito in una unica soluzione, con scadenza anteriore al 30.09.2020, il termine di adempimento è prorogato fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni già pattuite.

c) Per tutti i debiti a rimborso rateale (ad esempio mutui fondiari, ipotecari, chirografari, leasing mobiliari o immobiliari) il pagamento delle rate é sospeso fino al 30.09.2020, e verrà dilazionato, senza maggiori oneri per le parti. Il debitore può scegliere se sospendere integralmente il versamento delle rate nel periodo di moratoria (fino al 30.09.2020), ovvero il versamento sia della quota capitale sia della quota interessi, ovvero sospendere unicamente la quota capitale delle rate in scadenza.

(iv) Possibili conseguenze al termine della moratoria concessa:

Come detto le superiori agevolazioni, cui le imprese possono liberamente accedere, risultano introdotte al fine di contrastare la crisi di liquidità temporanea determinata dalle restrizioni oggi in vigore. Va però detto che lo stato, non potendo far accollare il rischio di futura potenziale insolvenza del proprio debitore integralmente al sistema bancario, ha introdotto un sistema di garanzie sussidiare (a richiesta del finanziatore) che intervengono nell'ipotesi in cui i debiti sorti nel periodo di moratoria e non restituiti dal debitore in esito al detto periodo siano (parzialmente) garantiti dallo stato.

Essendo la garanzia concessa (ove richiesta dal finanziatore) di natura sussidiaria, la sua escussione presuppone una preventiva dimostrazione dell'impossibilità di adempimento del debito da parte dell'Impresa, impossibilità tipizzata dalla disposizione in esame. Proprio il meccanismo introdotto per l'escussione della garanzia rischia, all'esito del periodo di moratoria, di incentivare il sistema creditizio alla revoca delle agevolazioni concesse e all'introduzione di procedure recuperatorie, incrementando le stesse difficoltà economiche che il D.L. oggi cerca di evitare, e ciò in ragione della (denegata, ma probabile) ipotesi in cui al 30.09.2020 le Imprese patiranno ancora le conseguenze pregiudizievoli dell'attuale stallo/recesso economico, non potendo nell'immediatezza far fronte all'integralità delle proprie esposizioni.

Infatti "L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c)". In sostanza la Banca potrà beneficiare della garanzia sul credito oggetto di moratoria, che prima dell'emanazione del D.L. poteva anche non essere garantito, nel caso di omesso pagamento dello stesso, solo se avrà avviato azione esecutiva nei confronti del debitore entro 18 mesi successivi al 30.09.2020.


[1] «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'am­missibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due dili­gence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanzia­mento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investi­menti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario sele­zionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la respon­sabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revo­cato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristruttu­razione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

[2] Sul sito istituzionale del Fondo (www.fondidigaranzia.it) è pubblicato e aggiornato tramite apposita circolare operativa del Gestore del Fondo il documento denominato "Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo" che descrive tutti i passaggi necessari per il calcolo della classe di valutazione, della fascia di valutazione e della probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari finali.

[3] Art. 8.(Operazioni finanziarie a rischio tripartito)1.Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziator e garante di primo livello e Fondo accedono alla garanzia senza applicazione del modello di valutazione. 2.Ai fini di cui al comma 1, le operazioni finanziarie presentano i seguenti requisiti: a)la richiesta è presentata da un soggetto garante autorizzato; b)l'importo dell'operazione finanziaria non è superiore a euro 120.000,00 per singolo soggetto beneficiario; c)sull'operazione finanziaria non sono acquisite, né dal soggetto finanziatore né dal soggetto garante autorizzato, garanzie reali, assicurative o bancarie; d)la garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto finanziatore è pari al 67%dell'importo dell'operazione finanziaria; e)la riassicurazione è concessa in misura pari al 50% dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato; f)la controgaranzia è concessa in misura pari al 100% dell'importo garantito dal soggetto garante autorizzato. 3.Ai fini dell'accesso al Fondo, ai soggetti garanti autorizzati possono essere richiesti, a fini statistici, ulteriori dati e informazioni relativi al soggetto beneficiario, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative.

Scritto da

Studio Legale Avv. Ruggero Petrelli

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