Diritto agrario: i contratti d’affitto

La legge che disciplina questo tipo di contratti è la 203/1982. ​​​

13 APR 2017 · Tempo di lettura: min.
Diritto agrario: i contratti d’affitto

Come funzionano i contratti d'affitto dei terreni agricoli?

Con "diritto agrario" si indica quella parte della legislazione che comprende norme di diritto pubblico e di diritto privato che si rivolgono alla regolazione all'agricoltura. A sua volta, con agricoltura s'intende non solo la coltivazione delle terre ma anche l'allevamento e la silvicoltura, ossia la coltura del bosco.

Attualmente, il diritto agrario è composto non solo da norme di tipo pubblico e privato ma anche da una normativa che si divide fra regionale, nazionale e comunitaria. L'Unione Europea, infatti, ha una presenza piuttosto marcata nel settore dell'agricoltura. A livello costituzionale, invece, il diritto agrario si ricollega a due articoli.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. (art.41)

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. (art.44)

La Costituzione italiana da una parte fomenta l'iniziativa economica privata e dall'altra la limita, per permettere che ci sia un razionale sfruttamento del suolo.

I contratti d'affitto

Non sempre chi lavora nell'agricoltura è proprietario del fondo. Per questo, esistono una serie di contratti d'affitto fra il proprietario del terreno e un coltivatore diretto singolo o consorziato. La legge che disciplina questo tipo di contratti è la 203/1982.

Secondo la normativa, il contratto d'affitto del terreno agricolo deve avere una durata minima di 15 anni. La durata, invece, può ridursi a 6 anni nel caso dell'affitto dei "terreni particellari", ossia quei fondi che hanno caratteristiche definite come una bassa produttività. In generale, la legge cerca di dare l'opportunità all'affittuario di poter affittare un terreno agricolo per un tempo ragionevole per poter ricavarne beneficio e per poter organizzare un'impresa.

Il contratto d'affitto dev'essere stipulato dinanzi a un notaio e dev'essere registrato entro 30 giorni presso l'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate. È indispensabile il pagamento dell'imposta di registro che corrisponde al 0,50% del totale dell'affitto annuo di locazione richiesto dal contratto. L'imposta andrà pagata sia alla stipula del contratto che all'inizio di ogni anno della durata del contratto.

Secondo l'articolo 5 la legge 203/1982, l'affittuario può recedere dal contratto "col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria".

La risoluzione del contratto, invece, può avvenire nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di una grave inadempienza contrattuale "in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione li razione di rapporti di subaffitto o di sub concessione".

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1 Commenti
  • Giuseppe viviano

    Si tratta di terreni dll ismea con patto di riservato dominio già con esecuzione all rilacso

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