Servitu di passaggio

Inviata da Marco. 6 gen 2016 Contratti

Ringrazio per le vostre risposte. Approfitto della vostra gentilezza per un ultima domanda considerando un caso estremo :

Prima riporto il caso come avevo sintetizzato e al fondo pongo la domanda

Casa A (mia e della mia ragazza) con piccolo giardino (lunghezza 10 metri e larghezza circa 3)
- Casa B con piccolo giardino
- Casa C con piccolo giardino

Noi entriamo da un portone che abbiamo fatto sostituire (il vecchio cadeva a pezzi) ed entriamo direttamente nel giardino. Poi c’è B e poi C.
I giardini sono divisi da un cancello fatto mettere da B nel 2008, noi abbiamo comprato Casa A nel 2009 e l’ex proprietario di casa nostra ci aveva detto che i proprietari di B gli chiedevano di poter passare 2-3 volte l’anno (esempio per scarico legna) e per tenere buoni rapporti di vicinato l’ex proprietario di A dava il consenso. L’ex proprietario non ci ha mai parlato di C (e noi non avevamo neanche visto che il loro giardino confinava con B).

Dopo 3 anni di residenza, C è venuto a chiedere il passaggio e noi abbiamo detto che se voleva in casi eccezionali gli avremmo permesso tranquillamente di passare ma senza dare le chiavi del portone.

Negli atti di tutti e 3 (A-B-C) si usa la solida dicitura “servitù attive e passive” ma non è indicato nulla di specifico (ho letto che le servitù di passaggio devono essere espressamente evidenziate in atto); il nostro notaio ha verificato e nei vecchi atti legati ad A (ultimi 20 anni) e dai registri immobiliari non risulta alcuna servitù. In alcuni atti degli ex ex ex proprietari di C del 1940 e poi mi sembra del 1958 si cita il passaggio e poi però non se ne fa più menzione. (Negli anni 40-50 ci hanno detto che A non aveva proprietari, si cercavano gli eredi; magari C e B passavano anche dal giardino di A tanto non c’era nessuno).

Il fondo C nei primi del 900 era intercluso ma ora ha un'entrata davanti per la via pubblica ed una entrata (facendo un giro esterno ) da dietro, quindi in totale due entrate.

C vorrebbe passare dal nostro giardino, vuole un passaggio pedonale e carraio.

I proprietari di B sostengono che in ogni caso non si passa più (evidentemente fino agli anni 50 si passava) dal oltre 20 anni e assolutamente non con le macchine.

Noi abbiamo acquistato in buona fede senza servitù, i proprietari di C ci hanno citato in mediazione; noi abbiamo proposto un diritto di passaggio pedonale ma loro hanno rifiutato. Secondo lei abbiamo qualche possibilità di vittoria davanti ad un giudice? il loro vantaggio sarebbe molto piccolo e il nostro svantaggio enorme.

domanda:
Se in qualche vecchio atto dei vecchi proprietari di C è indicato il passaggio e/o servitù
Se B dice che non si passa da oltre 20 anni, ma mettiamo che la verifica non sia cosi semplice
A noi non basterebbe comunque il fatto che abbiamo acquistato in buona fede con il notaio che ha controllato nei registri immobiliari la mancanza di servitù? Se C dice che c'è la servitù come è possibile che non sia indicata nei registri immobiliari? Se hanno commesso qualche errore dal 900 in avanti, noi non siamo/comunque tutelati?
Inoltre x avere servitù' non serve una "utilità'" del fondo C ? In questo caso il proprietario vuole ad esempio passare in bici dai fondi B e A per non passare da dentro casa sua, o per fare lavori di ristrutturazione (anche se in casi specifici gli ho detto che lo avrei fatto passare).
Grazie a tutti

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Buongiorno, cerco di risponderle in maniera chiara e sintetica.
La servitù di passo deve risultare trascritta e deve risultare altresì il percorso sul quale viene esercitata.
Se uno dei fondi (B o C) risultasse intercluso (ma non mi sembra il nostro caso), il proprietario del fondo intercluso potrebbe chiedere la costituzione di una servitù pagando la relativa indennità. La disciplina è prevista dall'art. 1051 cc: tale articolo però, all'ultimo comma prevede anche che sono esenti le case, i giardini e le aie ad essa attinenti.
Può anche essere però che la servitù di passo risulti costituita per destinazione del padre di famiglia così come previsto dall'art. 1062 cc.: ciò avviene quando due o più fondi originariamente appartenevano allo stesso proprietario, come sembra essere leggendo il suo quesito.
Se peraltro il transito non risulta più esercitato da più di vent'anni il relativo diritto si è estinto: l'estinzione va dichiarata attraverso il procedimento di mediazione prima e in caso di esito negativo, radicando un giudizio davanti al Tribunale.
Cordiali saluti

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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Gentile signore,
è possibile comprendere la Sua premura di avere un quadro preciso della situazione, articolato attraverso i pareri forniti in tale sezione.Tuttavia, se "C" decidesse di attivare un contenzioso ( senza limitarsi ad accettare la proposta promanante dalla mediazione) è in quella sede che si vedrebbero le effettive e definite pretese, nonchè l'asserito fondamento del diritto su base documentale e/o testimoniale etc nel contraddittorio delle parti, in Tribunale, ognuno con l'assistenza del proprio Legale per sostenere o contestare ragioni , pretese etc.
Distinti saluti
Avv. Felice Bruni- Catanzaro

Avv. Felice Bruni Avvocato a Catanzaro

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