Querela al padre

Inviata da yuri. 27 set 2016 Diritto costituzionale

buongiorno la mia ragazza ha fatto una querela a suo padre per motivi di minacce. Dopo qualche mese l'ha voluta ritirare per evitare ulteriori minacce e chiudere li la faccenda e non vederlo mai più, quindi ha firmato la remissione di querela ma il giudice non l'ha accettata e ha voluto andare avanti ora deve presentarsi in tribunale volevo chiedervi ma per spiegare il motivo della remissione può dire che le cose che ha detto non erano vere (anche se lo erano eccome) o rischia un'accusa di falsa testimonianza? Non sappiamo come fare per chiudere questa cosa. Potete aiutarci?

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Salve Yuri, che la sua ragazza abbia rimesso la querela,non significa che io reato denunciato non sia perseguibile d'ufficio, ovvero indipendente dalla volontà della sua ragazza, la legge agisce autonomamente, per cui non può dire che si è inventata tutto poiché potrebbe incorrere in una denuncia . Comunque sono a vs disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Avv Luigi De Rasis

Avv. Luigi De Rasis Avvocato a Alatri

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Gentile Yuri,

quando il reato è procedibile d'ufficio, anche nel caso di remissione della querela, il processo va avanti.

Quanto, invece, al fatto che la signora dovrà essere sentita davanti al Giudice, ritengo che possa avvalersi della facoltà di non rispondere, se lo ritiene, perché la legge processuale penale riconosce ai prossimi congiunti tale facoltà (artt. 199 c.p.p. e art. 307 c.p.).

Cordialmente.

avv. Adele Manno

Studio legale Adele Manno Avvocato a Catanzaro

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Egregio Sig. Yuri,una minaccia grave,quale quella per cui si procede,non consente una remissione di querela e la ritrattazione conduce alla condanna o per calunnia o per falsa testimonianza.Oltre a segnalare la riappacificazione,se intervenuta,potrebbe riferirsi della mancanza di timore o pericolo avvertito,se non riferito altrimenti in denuncia,per le consuetudini comportamentali ed espressive presenti in famiglia.Cordialmente Avv. Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Buongiorno Yuri,
se nonstante la remissione della querela, Il Tribunale ha fissato una udienza, ciò significa che le minacce denunziate nella querela sono gravi, così come pervisto dall'art. 612 comma n.2 c.p. che, infatti, prevede la procedibilità d'ufficio.
A questo punto, se la Sua ragazza ritratta ciò che ha dichiarato nella querela, riferendo al Giudice che il contenuto non corrisponde a verità, vi è il rischio di una incriminazione per simulazione di reato o calunnia.
Le suggerisco, quindi, di presentarsi in udienza, cercando quanto meno di rappresentare i fatti in maniera più "soft", facendoli apparire come una minaccia semplice (ex art. 612 comma n.1 c.p.), e che comunque i rapporti con il padre si sono "rasserenati".
Certo che, se nella querela sono stati descritti episodi con modalità precise, dettagliate e circostanziate, è difficile far apparire una realtà diversa.
Resto a Sua disposizione per fornirLe ulteriori chiarimenti.
Saluti.
Avv. Luca Grassini.

Studio Legale avv. Grassini Luca Avvocato a Pisa

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Buongiorno, la remisssione di querela ( ovvero il fatto che sia stata ritirata) non
determina la non procedibilità d'ufficio per quanto esposo nella querela presentata. Se il soggetto querelante avesse inventato il fatto descritto come reato, avrebbe commesso reato di falsa testimonianza

Avv. Massimo Leone Avvocato a Genova

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