Licenziamento giustificato con motivo oggettivo

Inviata da ROBERTO SEVIGNANI. 7 mag 2016 Licenziamento

Buongiorno,
avrei alcune domande riguardanti il mio licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Ero autista e guidavo autobus e pulmini di linee urbane e extraurbane (patenti d/e kb kd cqc). In accordo con il datore di lavoro non essendo piu in grado di stare alla guida 8 ore vengo licenziato per motivi di salute (ipoacusia bilaterale e dolore cronico dorsale conseguente a vecchi incidenti con varie fratture alla colonna).
Ottengo cosi almeno per un periodo la Naspi (ho 51 anni e 34 di lavoro/contributi)
Mi iscrivo al centro per l'impiego nelle liste invalidi civili legge 68/99. Possiedo invalidità del 55% dal 1990.
Ora vorrei tentare anche un ricorso per aggravamento (percentuale), e una domanda per assegno d'invalidità Inps per incapacità lavorativa superiore ai 2/3.
E vengo al dunque. Proprio sulle due pratiche che voglio intraprendere chiedo; nella mia lettera di licenziamento non è specificato il preciso problema/i di salute, questo può essermi contestato/richiesto? Potrebbe influenzare o compromettere lo svolgersi di tali pratiche? Se si, chi dovrebbe aver specificato e valutato tali problemi? Era obbligato il datore di lavoro a specificare tali problemi?
Ho un pò di paura che qualcosa non sia corretto nonostante la lettera l'abbia fatta compilare dal sindacato.
Mi potete spiegare bene cosa dice la legge a riguardo?.
La ringrazio

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Per ottenere le prestazioni da parte dell’Inail in caso di malattia professionale è necessario effettuare una denuncia.
In particolare il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di avere contratto la malattia professionale entro 15 giorni dal momento in cui questa si manifesta.
Il datore di lavoro, a sua volta, deve inviare all’Inail la relativa denuncia entro i successivi 5 giorni.
L’invio va effettuato alla sede Inail competente per territorio, ovverosia quella in cui l’assicurato ha il domicilio.
Alla denuncia va allegato il certificato medico che a sua volta deve specificare:
- il domicilio dell’ammalato
- il luogo dove si trova ricoverato
- una relazione dei sintomi della malattia.
Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini per la denuncia va incontro a pesanti sanzioni amministrative.
Una volta che l’Inail ha ricevuto la denuncia prende il via un procedimento amministrativo che ha lo scopo di verificare l’effettiva sussistenza della malattia e se ci sono i presupposti per l’accoglimento della richiesta ed in particolare se la malattia rientra tra quelle tabellate o meno, perché nel secondo caso dovrà essere il lavoratore a dimostrare che esiste un rapporto di causa - effetto tra la lavorazione alla quale era assegnato e la malattia.
Se vi sono i presupposti per l’accoglimento della domanda l’Inail eroga le prestazioni che consistono principalmente nel pagamento di somme di denaro (sotto forma di pagamento in un’unica soluzione o di rendite, ossia la corresponsione di somme di denaro a rate).


All’atto dell’erogazione della prestazione l’Inail stabilisce l’entità della malattia che, tuttavia, con il passare del tempo può aggravarsi (oppure in parte diventare meno grave).
Per questo motivo il lavoratore può inviare all’Inail una domanda di aggravamento, detta anche domanda di revisione, richiedendo una nuova visita di verifica. Anche l’Inail può, dal canto suo, effettuare la stessa richiesta.
La prima domanda può essere effettuata:
- dopo 6 mesi dal momento in cui è terminato il periodo di inabilità temporanea assoluta
- dopo 1 anno dal momento in cui si è manifestata la malattia (se il lavoratore non si è mai assentato dal lavoro) .

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