Eredità e dovere o meno di acvudure il padre economicamente

Inviata da Celeste. 4 nov 2022 Eredità

Ho sposato un vedovo con figlia sua e una adottata, figlia della moglie defunta. Con la prima moglie aveva 1 casa al 50%. Ora la figlia vuole vivere nella casa con la famiglia e hanno pensato di intestare casa a lei liquidando la parte alla figlia adottiva. Non avendo la figlia possibilità e non volendo aprire un mutuo, lui ha pensato di liquidare di tasca sua la figlia adottiva e tenere l'usufrutto per poter vendere a poco prezzo la sua parte . Parte che deve essere resa col tempo dalla figlia. Durante il nostro matrimonio, le figlie erano già fuori casa, abbiamo con i nostri sacrifici comprato un appartamento al 50% ma io sono usufruttuaria di tutto l'immobile. La figlia ha pensato di farsi dare il rogito dal padre pensando di poter ripagare un domani la sorella con la parte 50% di mio marito . Chiedo: se a me non spetta nulla della sua casa e mi sta bene, siamo in separazione dei beni, a loro spetta qualcosa della casa dopo il nostro matrimonio? Dal momento che spende i suoi risparmi per sistemare una figlia, mentre l'altra si sta pagando il mutuo, in caso succedesse di aver bisogno , se lui un domani avesse bisogno di cure o di una badante con la pensione bassa che si ritrova non paga nemmeno la badante, tralasciando le spese di casa...a chi tocca mantenerlo? Devono contribuire le figlie che hanno avuto tutto o mi devo arrangiare? Tenendo presente che io non avendo figli né nipoti una volta che finisco i miei risparmi e mi vendo la mia metà casa per curarlo che fine faccio? Chi cura me dopo? Grazie per la risposta.

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Le figlie possono eventualmente essere chiamate a sopperire limitatamente alla corresponsione degli alimenti.
Avvocato Matteo Rondina

Avv. Matteo Rondina Avvocato a Fano

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Gentile signora Celeste,Le rispondo:1)eredi legittimari,nel Suo caso,sono le figlie e Lei in pari misura,se non vi è un testamento che dispone per la quota disponibile ma le quote ereditarie devono essere ridotte in relazioni alle donazioni dirette o indirette ricevute;2)agli alimenti sono obbligati il coniuge e poi i figli,in ragione delle rispettive condizioni economiche:se il coniuge non può sopperire da sola,concorrono anche i figli,in proporzioni che saranno stimate idonee dal giudice.Cordialmente,avv.Alfredo Guarino

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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