CAUSA INFONDATA

Inviata da FRANCO. 5 ago 2018 Diritto processuale

Buonasera, vorrei chiedervi un'informazione. Nell'Ottobre 2014 un avvocato mi presentava un ricorso ex art. 710 per la modifica dei patti e delle condizioni di separazione, chiedendo al giudice l'annullamento dell'assegno di mantenimento della mia seconda figlia, fondando la richiesta, sul "DUBBIO"di paternità fra il sottoscritto e la bambina in riferimento ad una combinazione di gruppo sanguigno che non escludeva a priori la filiazione, e nello stesso procedimento si chiedeva al P.M., assunte sommarie informazioni, di attivarsi affinche' nominasse un curatore speciale che a sua volta promuovesse azione di disconoscimento della paternità. ai sensi dell'ultimo comma dell'art.244 c.c. e si chiedeva infine C.T.U. per l'accertamento della verità biologica. RISULTATO: MARZO 2015, SENTENZA :CAUSA INFONDATA, rigetto e inammissibilità della domanda.
A fondamento di un ricorso ex art. 710, si portano elementi oggettivi, immediatamente riscontrabili e poi i giudici hanno rimarcato l'errore di aver inserito in questo ricorso, il disconoscimento della paternità, che ha un suo iter regolamentato dall'art. 243 bis e 244 c.c. da introdursi con procedimento a parte e a se' stante
Siccome ho letto una sentenza della corte di cassazione civile in merito alla responsabilità degli avvocati nel caso di causa "completamente infondata"violando il dovere di diligenza e informazione la n°9695/2016 vorrei sapere
1)se nel mio caso c'e' responsabilità dell'avvocato che mi ha fatto intentare una causa cosi' assurda,
2) se, a distanza di 3 anni e mezzo, posso chiedergli i soldi indietro ( euro 5.900,00 nell'oggetto delle fatture : "modifica/annullamento condiz. separazione, con disconoscimento figlio"), anche perche' la responsabilità della strategia difensiva , a prescindere dal fatto che sia stata condivisa dal cliente, con la firma sul mandato, e' sempre dell'avvocato difensore ( cassaz. civile 10289/2015), il quale offre una prestazione intelletuale media, intendendo per media, non mediocre, ma buona, sufficientemente preparata, zelante e solerte( cassaz. civile n° 13777 del 31/05/2018 )
3) Quale e' l'iter per chiedere questo rimborso, se ci si deve rivolgere all'ordine degli avvocati ,che evntualmente rilevato l'errore puo' tentare la mediazione?
Se avessi saputo oggi tutte queste cose, non sareiincappato in simili disavventure, purtroppo quando si prendono fregature del genere ci si mette a studiare e a prendere in mano la situazione .
Vi ringrazio anticipatamente

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Gentile Franco,
non esiste un iter presso l'ordine professionale per richiedere il rimborso.
Dovrà, eventualmente, intentare un'azione civile contro il Suo ex legale per responsabilità professionale.
Resto a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei

Avv. Alessandro Tadei Avvocato a Fano

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Egregio sig.Franco,dovrei esaminare gli atti ,anche se mi sembrano sussistere gli elementi per affermare la responsabilità professionale:Le consiglio comunque una equa mediazione,con o senza il Consiglio dell'ordine.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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