CAUSA COMPLETAMENTE INFONDATA

Inviata da FRANCO. 12 set 2018

Salve Avvocati vorrei un chiarimento. Tempo fa mi sono recato da un avvocato, prospettando dubbi e perplessitò sulla reale paternità della mia seconda figlia. Mi veniva ILLUSTRATA la possibilità di esercitare il diritto del disconoscimento della paternità, salvo poi, approfondendo la questione, dirottarmi sulla modifica dei patti e delle condizioni. A dire dell'avvocato, a torto, in virtu' del decreto legislativo n, 154/2013, poiche' la bambina aveva compiuto già il 5° anno di età non era piu' esperibile l'azione di disconoscimento della paternità direttamente dal sottoscritto..
Allora abbiamo intentato una causa contro la mia ex moglie ai sensi dell'art, 710 c.c. in merito alla modifica dei patti e delle condizioni chiedendo al tribunale che non era piu' dovuta la somma di euro 300 mensili a favore di mia figlia, ponendo a fondamendo della domanda il dubbio che la stessa non potesse essere tale biologicamente sulla base di una dubbia ma probabile combinazione del gruppo sanguigno e introducendo in questo giudizio il disconoscimento della paternità, chiedendo al P.M. di attivarsi per nominare un curatore speciale che a sua volta avrebbe promosso azione di disconoscimento della paternità., ai sensi dell'art.244c.c..
SENTENZA: Causa infondata e inammissibilità della domanda, Nei ricorsi art, 710 si pongono a fondamento elementi oggettivi e non "DUBBI" o "PROBABILI" poi un altro errore e' che in questo giudizio veniva introdotto un altro istituto giuridico, quello del disconoscimento della paternità, che invece doveva essere proposto a parte, La mia domanda e' questa: Alla luce di questi due macroscopici errori da parte di questo avvocato, considerando che ingenuamente ho pagato l'intero onorario pari ad euro 5.900 con oggetto delle fatture: "Modifica delle condizioni-disconoscimento della paternità" posso richiedere il compenso indietro per "difettosa prestazione professionale? e se si in quanto tempo si prescrive?anche in virtu' della sentenza della cassaz. civile n. 9695/2016, dove pero' il contratto era ancora in essere, nella qule si esplicitva che nel caso di causa completamente infondata l'avvocato doveva restituire il compenso sino ad allora corrisposto dal cliente. VI CHIEDO SE POSSO RIAVERE SOLO IL COMPENSO E NON ANCHE I DANNI, IN QUANTO NEL FRATTEMPO UN ALTRO AVVOCATO HA COMPLETATO L'OPERA CON UN GRAVISSIMO ERRORE E AL QUALE POSSO CHIEDERE IL RISARCIMENTO, E' COME UNA SORTA DI "TAMPONAMENTO A CATENA"
GRAZIE

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Egregio sig.Franco,Salvo a verificare quale parte dell'attività professionale prestata meriti compenso,ritengo che possa richiedere la restituzione dell'onorario....anche se dovrei leggere la sentenza ed esaminare gli scritti difensivi per pronunciarsi adeguatamente:consiglio un tentativo di accordo prima di procedere oltre.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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