Ue/Italia: indennizzo a vittime di crimini violenti

La Commissione dell’UE, con adesione del Consiglio, ha promosso una procedura di infrazione contro l’Italia. Parere dell’Avvocato Generale Yves Bot.

13 GIU 2016 · Tempo di lettura: min.
Ue/Italia: indennizzo a vittime di crimini violenti

Si aprono prospettive fu l'indennizzo statale per le vittime dei delitti dolosi e violenti, come già accade in tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Dolorosa è l'esperienza delle vittime di delitti (quali ad esempio violenze sessuali, rapine, tentati omicidi) che hanno patito danni, anche permanenti, senza che sia stato possibile conseguire il risarcimento dai colpevoli.

In Italia vi sono leggi per l'indennizzo per alcune categorie (le vittime del terrorismo, della mafia, dell'usura e dell'estorsione, di delitti subiti per l'espletamento di funzioni pubbliche, di reati commessi nel corso di eventi sportivi similiari). Nella Dichiarazione sui Diritti delle Vittime, approvata dalle Nazioni Unite nel 1985, è previsto che gli Stati debbano fornire un indennizzo a tutte le vittime dei crimini intenzionali e violenti, ex art. 12 lett. a, "che hanno subito significativi danni fisici o menomazione di salute fisica o mentale a causa di gravi reati" nonché, ex art. 12 lett. b, "alla famiglia, in particolare a carico di persone che sono morte o divenute fisicamente o mentalmente inabili a causa di tali vittimizzazioni".

Quel che emerge nella Dichiarazione è un danno "significativo", donde sono esclusi danni di poca rilevanza. Inoltre l'indennizzo, per la Dichiarazione, è dovuto se la vittima non ottiene il risarcimento del danno dall'autore del reato o da altri. Prima, nel 1983, il Consiglio d'Europa aveva approvato la Convenzione Europea per il risarcimento statale alle vittime di crimini violenti, sia per coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute (art. 2 n. 1 lett. a) sia per coloro a carico della persona deceduta (art. 2 .n 1 lett. b). La Convenzione prevede che gli Stati possano fissare sia soglie massime che minime di indennizzo, valutando le perdite di reddito, le spese mediche e ospedaliere, le spese funerarie e, per le persone a carico, la perdita degli alimenti.

Si prevedono altresì vari casi di esclusione o riduzione dal beneficio, sia in ragione della condotta della vittima, sia se la vittima è componente del crimine organizzato, sia infine se il beneficio possa essere contrario al senso di giustizia o all'ordine pubblico. L'Italia non ha aderito alla Convenzione (hanno aderito Albania, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Montenegro, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Isola di Man, Romania, Slovacchia, Svezia e Svizzera). Nell'Ue vige la Direttiva n. 80 del 2004, che all'art. 12 prevede che gli Stati devono fornire alle vittime transfrontaliere, cioè provenienti da altro Stato dell'Unione, l'indennizzo che viene riconosciuto alle vittime nazionali.

La Corte di Giustizia dell'UE ha condannato l'Italia, con la sentenza C112/07, per la mancata attuazione della Direttiva che obbligava all'indennizzo per le vittime transfrontaliere. Inoltre si è posto il problema dei cittadini italiani vittime, meritevoli di indennizzo, ed alcuni giudici ( Tribunali di Roma e di Milano) hanno ritenuto di poter condannare il Governo italiano, pur senza una specifica disciplina attuativa della Direttiva, mentre altri giudici (Tribunale di Trieste) hanno rigettato la richiesta ed altri giudici (Tribunale di Firenze) hanno sollevato questioni di interpretazione pregiudiziale della norma della Direttiva ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E.

In questo contesto la Commissione dell'UE, con adesione del Consiglio, ha promosso una procedura di infrazione contro l'Italia e deve ora pronunciarsi la Corte di Giustizia della UE. Nel frattempo è stato depositato, in data 12 aprile, il parere dell'Avvocato Generale Yves Bot, che si è pronunciato per la responsabilità dell'Italia, considerando che non ha senso indennizzare una vittima, attinta da colpi che ne abbiano provocato la paraplegia, se a pochi metri di distanza dal confine italiano e non indennizzarla se a pochi metri all'interno del confine italiano.

Inoltre il dott. Bot rileva che l'Italia non viene lesa nella sua sovranità di definire i delitti, con le relative pene, se viene obbligato ad indennizzarne le vittime, quando non siano in grado di poter ottenere altro indennizzo, rimarcando come sia ingiustificata la disparità di trattamento tra le vittime di alcuni reati e le vittime di altre tipologie di reati.

Infine il dott. Bot evidenzia come l'Italia disponga di discrezionalità nel definire come corrispondere l'indennizzo, anche con possibilità di eventuali massimali. Vi è quindi da confidare che il Governo italiano, al cui interno vi è sensibilità per le sofferenze subite dalle vittime dei crimini comuni, vari una legge idonea, dovendo altrimenti valutare le conseguenze dell'iniziativa della Commissione, , con presumibile accoglimento da parte della Corte di Giustizia.

Scritto da

Avv. Alfredo Guarino

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