Si può pretendere la restituzione dei regali dall’ex fidanzato?

È indispensabile ricordare che la promessa di matrimonio non obbliga poi a convolare a nozze.

22 MAG 2017 · Tempo di lettura: min.
Si può pretendere la restituzione dei regali dall’ex fidanzato?

Chiedere la restituzione dei doni all'ex fidanzato è lecito solo nel caso in cui ci sia stata la promessa di matrimonio.

Quando una relazione, fra due persone non sposate, finisce, non resta solamente la delusione a livello sentimentale.

Spesso la coppia ha comprato cose insieme o si è scambiata regali. Sarebbe giusto restituirli? L'ex fidanzato è tenuto a farlo?

Secondo la giurisprudenza italiana, non esiste nessuna norma che tutela un ex fidanzato rispetto ai regali ricevuti o fatti. La possibilità di restituzione dei doni, infatti, riguarda una coppia non sposata solamente nel caso in cui sia stata celebrata la promessa di matrimonio, quando i due partner hanno sottoscritto un impegno rispetto alla celebrazione delle nozze.

Nonostante la promessa di matrimonio non sia un impegno inderogabile, il caso della restituzione dei doni è previsto nel caso in cui alla fine non si contragga matrimonio. L'articolo 80 del Codice Civile, infatti, sancisce che:

"Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti".

È possibile, dunque, richiedere la restituzione dei doni fatti con motivo della promessa anche se il limite di questa richiesta è di un anno a partire dal giorno del rifiuto della celebrazione del matrimonio o dalla morte di uno dei due promittenti.

Tutto ciò conferma che la restituzione dei regali fra due ex fidanzati può essere pretesa solo in caso di promessa di matrimonio. In caso contrario, non sarà possibile pretendere la riconsegna dei doni.

Cosa s'intende per "promessa di matrimonio"?

Il primo passo per convolare a nozze è la cosiddetta promessa di matrimonio. Si tratta di una dichiarazione che i due promittenti eseguono dinanzi all'ufficiale di stato civile per affermare la propria decisione libera di voler contrarre matrimonio.

È indispensabile ricordare che la promessa di matrimonio, secondo l'articolo 79 del Codice Civile, non obbliga poi a convolare a nozze. Nel caso di mancato matrimonio, infatti, non ci sono conseguenze se non quelle previste dall'articolo 80, che disciplina la restituzione dei doni, e dall'articolo 81 del Codice Civile che prevede i casi di risarcimento danni:

"La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio".

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