No all’assegno di mantenimento se il matrimonio è troppo breve

La Corte distrettuale aveva respinto la richiesta della donna in quanto non si era instaurata alcuna effettiva comunione materiale e spirituale fra i coniugi.

12 GEN 2018 · Tempo di lettura: min.
No all’assegno di mantenimento se il matrimonio è troppo breve

Una recente sentenza della Corte di Cassazione nega l'assegno di mantenimento a una donna che era stata sposata solamente 28 giorni.

Se un matrimonio dura pochi giorni, l'ex coniuge ha diritto all'assegno di mantenimento? Su questo tema si è pronunciata la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 402/2018. La risposta è stata negativa. Quali sono i motivi? Innanzitutto, è bene ricordare che con "assegno di mantenimento" s'intende quel contributo economico che l'ex coniuge deve versare all'altro dopo la separazione, secondo i requisiti stabiliti dall'articolo 156 del Codice Civile:

"Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri" (primo comma).

La vicenda

Un'ex moglie aveva richiesto l'assegno di mantenimento in seguito alla separazione. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Genova avevano respinto la richiesta in quanto il matrimonio era durato solamente 28 giorni, quindi senza il tempo di instaurare una vera e propria relazione sia economica che affettiva. Gli stessi ex coniugi, inoltre, si erano accusati reciprocamente di essere convolati a nozze per "motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale".

Secondo quanto riportato dalla sentenza della Corte di Cassazione, infatti, l'ex marito è un alto ufficiale dell'esercito USA che ha tratto benefici economici dal matrimonio riservati ai membri dell'esercito. L'ex moglie, invece, si era fatta rilasciare assegni post-datati prima delle nozze e, durante il matrimonio, si era fatta consegnare dal marito 110.000 dollari in contanti.

Dopo le prime due sentenze a suo sfavore, la donna ha deciso di ricorrere presso la Corte di Cassazione, affermando che la durata del matrimonio non è rilevante per poter escluderla dal diritto all'assegno di mantenimento, sancito dall'articolo 156 del Codice Civile e rifacendosi alla sentenza della Corte di Cassazione n.1162 dell'8 gennaio 2017. Secondo questa ordinanza, infatti, la breve durata del matrimonio non è un dato decisivo per precludere il diritto dell'assegno di mantenimento, qualora siano presenti gli altri elementi costitutivi come, ad esempio, la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente e della sussistenza di una disparità economica tra le parti.

La decisione della Corte di Cassazione

Nella sentenza precedente la Corte distrettuale aveva respinto la richiesta della donna in quanto, secondo i giudici, non si era instaurata alcuna effettiva comunione materiale e spirituale fra i coniugi, avvalorando questa decisione con la "generosa dazione di denaro effettuata" dall'ex coniuge. La Corte di Cassazione ha definito la sentenza della Corte di appello come una "coerente valutazione della vicenda" in quanto ha "riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis". Rispetto alle motivazioni apportate dalla donna, infatti, la Corte di Cassazione ha preso in considerazione l'eccezionalità della vicenda presa in esame.

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