Morosi: l’acqua non si stacca

Il Tribunale di Bologna ha seguito l'orientamento del D.P.C.M. 29.8.2016: "per soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite".

14 DIC 2017 · Tempo di lettura: min.
Morosi: l’acqua non si stacca

Una recente sentenza del Tribunale di Bologna sancisce che non può essere staccata l'acqua a un condomino, seppur moroso, in quanto diritto fondamentale stabilito dalla Costituzione.

L'acqua è un bene di prima necessità e, in quanto tale, il suo accesso dovrebbe essere un diritto fondamentale. Cosa succede se un condomino è moroso? È possibile sospendere i servizi centralizzati come l'acqua? Proprio su questo tema si è espresso il Tribunale di Bologna con la sentenza del 15 settembre 2017.

Il caso

La vicenda presa in considerazione dal Tribunale di Bologna riguardava una condomina morosa. L'amministratore del condominio in cui viveva la donna aveva richiesto un decreto ingiuntivo, ossia l'ordine di pagamento degli affitti arretrati, e l'autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati, ossia quelli riguardanti l'acqua, il riscaldamento e l'antenna tv. Questa richiesta si basa sull'articolo 700 del Codice di Procedura Penale, ed è inoltre consentita dal comma 3 dell'articolo 63 disp. att. c.c. che sancisce che:

"in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".

L'amministratore, infatti, aveva già richiesto e ottenuto nel 2015 il decreto ingiuntivo nei confronti della condomina morosa e aveva attivato la conseguente procedura esecutiva immobiliare. Nonostante ciò, il debito della donna era aumentato ulteriormente anche in seguito a "cospicui consumi di centrale termica, acqua fredda e calda, gas; consumi di cui dovrebbe farsi carico la restante compagine condominiale per un importo pari ad euro 1.800,00 circa annuo", si legge nella sentenza. Di qui, la richiesta di sospendere i servizi centralizzati.

Nonostante la richiesta del condominio, però, il giudice ha rigettato la richiesta dell'amministratore, rifacendosi alla giurisprudenza che nega la sospensione dei servizi essenziali come l'acqua:

"Senonché da tempo dottrina e giurisprudenza con risultati, peraltro, divergenti si sono interrogati sulla necessità o meno di distinguere a fronte dell'interesse meramente economico del Condominio fra servizi "essenziali" e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.). Proprio con riferimento al servizio di riscaldamento ed acqua si sono così confrontati gli orientamenti negativi alla sospensiva in parola per i diritti primari costituzionalizzati (Trib. Brescia 29.9.2014; Trib. Milano 24.10.2013) e quelli positivi (Trib. Roma 27.6.2014; Trib. Alessandria 17.7.2015; Trib. Brescia 17.2.2014 e 21.5.2014), tutti valorizzanti l'aspetto assimilativo della fattispecie al rapporto diretto fra ente erogatore ed utente".

In questo caso, il giudice del Tribunale di Bologna ha seguito l'orientamento del D.P.C.M. 29.8.2016 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato) che sancisce che "per soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite". I giudici, quindi, hanno deciso di tutelare i diritti primari sanciti dalla Costituzione in materia di acqua, mentre hanno deciso di sospendere il servizio dell'antenna televisiva centralizzata in quanto non rientra nei diritti fondamentali.

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1 Commenti
  • Omar Nava

    Mi hanno tolto contatore acqua morosità che fate?

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