Il tesseramento dei giovani calciatori, le sue limitazioni e la stipula di contratto di natura professionistica

L'articolo offre una panoramica sulle norme federali italiane dello sport del calcio inerenti il tesseramento dei giovani calciatori, i limiti e la stipula di contratti professionistici

26 NOV 2018 · Tempo di lettura: min.
Il tesseramento dei giovani calciatori, le sue limitazioni e la stipula di contratto di natura professionistica

Frequentemente, chi si occupa, professionalmente o solamente per pura passione, di sport e, nello specifico, di calcio sente parlare di giovani o addirittura giovanissimi che calcano le scene di importanti impianti sportivi, a volte non avendo ancora l'età per guidare un'auto! Ciò suscita molta curiosità tra gli addetti ai lavori e non.

In questo articolo ci occuperemo di come sono disciplinati i tesseramenti di questi giovani calciatori e più in generale quali sono le vicende che li riguardano nell'ambito dei rapporti contrattuali di tipo professionistico.

Le Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio (N.O.I.F.), che rappresentano una delle fonti normative federali, pongono, tra le altre, diverse regole in tema di tesseramenti e "status" dei calciatori.

L'art. 31 al comma 1 prevede che "sono qualificati giovani i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno". Il comma 3 disciplina un aspetto importante ossia che "il calciatore giovane è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto". Pertanto,i giovani calciatori sino al 16° anno di età assumono un vincolo con la società per cui sono tesserati per la sola durata della stagione sportiva, liberandosi dal vincolo al termine della stessa.

I giovani calciatori si distinguono in "giovani dilettanti" e "giovani di serie".

L'art. 32 delle N.O.I.F. definisce i "giovani dilettanti" come calciatori che, dal 14° anno di età, possono essere tesserati per una delle società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, assumendo un vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano compiuto il 25° anno di età. Inoltre, i calciatori "giovani dilettanti", al compimento del 18° anno di età, assumono la qualifica di "non professionista".

Occorre spendere due parole sull'articolo 32 nella parte in cui prevede che il giovane può assumere un vincolo con la società della Lega Nazionale Dilettanti per cui è tesserato sino al termine della stagione entro la quale abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età. Tale vincolo è evidentemente un limite per il giovane calciatore dilettante il quale si trova chiaramente bloccato in quella società sino a quando non compirà il 25° anno di età a meno che non trovi un accordo con la società affinché si raggiunga il c.d. svincolo per accordo (art. 108 N.O.I.F.).

L'art. 33 definisce la disciplina dei "giovani di serie" ossia i calciatori che al compimento del 14° anno assumono un particolare vincolo di tesseramento per una delle società associate in una delle Leghe professionistiche, atto a permettere alla società di prepararli e addestrarli al fine della partecipazione dei campionati disputati dalla stessa. Essi rimangono vincolati per la società sino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età.

I "giovani di serie" possono essere sciolti dal vincolo e quindi dal tesseramento per la società appartenente ad una delle Leghe professionistiche per cui sono tesserati, solamente in due casi, disciplinati dall'art. 106 commi 1 e 2 N.O.I.F.: per rinuncia da parte della società (art. 107 N.O.I.F.), ossia è la stessa società che ritiene che il giovane calciatore non presenti le caratteristiche o i requisiti necessari per continuare a militare in quella società; per inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società (art. 110 N.O.I.F.) allorquando la società perde l'affiliazione ad una delle Leghe professionistiche (per esempio, per difficoltà economico-finanziarie) e pertanto, i giovani calciatori di serie vincolati con quella società vengono sciolti dal vincolo d'autorità dalla Federazione.

Caso diverso per i calciatori e le calciatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" i quali, sempre ai sensi dell'art. 106, possono sciogliersi dal vincolo oltre che per le due ragioni sopra descritte, anche per: svincolo per accordo, già citato; inattività del calciatore/calciatrice (art. 109 N.O.I.F.); cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice (art. 111 N.O.I.F.); esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista" (art. 113 N.O.I.F.); svincolo per decadenza del tesseramento (ex art. 32 bis N.O.I.F.).

Particolarmente rilevante è l'art. 33 sopra richiamato il quale, oltre a definire il "giovane di serie", ne disciplina il vincolo, il diritto ad un'indennità a titolo di addestramento tecnico ed il diritto a stipulare, in presenza di determinati requisiti, il primo contratto da professionista.

Ma andiamo con ordine.

Nell'ultima stagione sportiva di vincolo del calciatore giovane di serie ossia quella che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie il 19° anno di età, egli ha diritto quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico, entro il termine previsto dal Consiglio Federale, previsto le prime due settimane del mese di luglio, ad un'indennità annualmente stabilità dalla Lega alla quale è affiliata la società per cui il giovane calciatore è tesserato; ciò senza che tale rapporto di addestramento tecnico e la conseguente indennità possano configurare l'acquisizione dello "status" di professionista. La società per la quale è tesserato il giovane di serie ha diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto da professionista esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale "giovane di serie" ossia dal 1 al 30 giugno di ogni anno. Ricordiamo, infatti, la stagione sportiva va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il "giovane di serie" può comunque stipulare un contratto da "professionista" al compimento anagrafico del 16° anno di età, purché non sia tesserato a titolo temporaneo (in "prestito") e comunque ha diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e quindi pervenire alla conclusione del relativo contratto, se partecipi ad almeno dieci gare di campionato o Coppa Italia se in Serie A, dodici gare di campionato o Coppa Italia se in serie B, quindici gare di campionato o Coppa Italia se in serie C.

Corre l'obbligo di rammentare che per i calciatori minorenni la durata massima del contratto avente natura professionistica è triennale mentre per i calciatori maggiorenni la durata massima è di cinque anni.

La procedura di tesseramento è disciplinata dall'art. 39 N.O.I.F. secondo il quale "la richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C., per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale".

Aspetto molto importante afferente il tesseramento dei giovani calciatori sono le limitazioni del tesseramento, dettagliatamente disciplinate dall'art. 40 ai commi 3 e 3 bis, che prevedono dette limitazioni in riferimento a soglie di età del calciatore e al luogo di residenza del nucleo familiare.

Nello specifico, il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solamente se viene comprovato che il nucleo familiare del giovane risiede da almeno sei mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia di altra Regione confinante con quella di residenza. Se, invece, il nucleo familiare vi risiede da meno di sei mesi, il tesseramento sarà autorizzato solo previo parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

Il comma 3 bis prevede la possibilità del c.d. "tesseramento in deroga" secondo il quale "il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore della società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico". Le richieste di questa particolare specie di tesseramento dovrà pervenire entro il 15 novembre di ogni anno ed essere corredata dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e il parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Scritto da

Studio Legale Avv. Simone Pritoni

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3 Commenti
  • Max celentano

    Vorrei sapere se un giovane di serie anno di nascita 2001 tesserato con una societa' di lega pro, puo' rifiutarsi di sottoscrivere il contratto di addestramento tecnico e svincolarsi alla scadenza del 30 giugno 2020 Grazie

  • Poverino aurekio

    Salve ma un ragazzo di fuori regione puo giocare senza avere la residenza in una regione non confinante

  • Andrea aureliano

    Mio figlio è "inquadrato"come "giovane di serie"dal 2016...Oggi all'età di diciassette anni no ne vuole più sapere di giocare con codesta società con cui ha "stipulato" tale contratto(giovane di serie)..ha circa 4 mesi(da settembre)che non va agli allenamenti e nemmeno è stato cercato(previo convocazione)dalla stessa società..Ho più volte chiesto alla società di sciogliere consensualmente tale vincolo ma invano..vorrei capire se è normale che una società eserciti ancora(dopo che non fa fare regolare addestramento tecnico e gare da diversi mesi a un minore )suddetta proprietà di cartellino?grazie

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