Divorzio Breve: un'analisi (anche) per i non addetti ai lavori

Fino ad oggi, i coniugi intenzionati a divorziare avrebbero dovuto necessariamente attendere tre anni. Ora le cose sono cambiate, vediamo come.

1 LUG 2015 · Ultima modifica: 6 LUG 2015 · Tempo di lettura: min.
Divorzio Breve: un'analisi (anche) per i non addetti ai lavori

Dopo oltre 40 anni dalla introduzione del divorzio in Italia, ad opera della Legge n. 898 del 1970, rilevanti modifiche fanno sì che il nostro Paese si allinei, seppur parzialmente, con il resto dell'Europa.

Fino ad oggi i coniugi intenzionati a divorziare avrebbero dovuto necessariamente attendere tre anni a far data dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale. Solo decorso tale lasso di tempo, difatti, sarebbe stato possibile introdurre la domanda volta ad ottenere una pronuncia di divorzio. Grazie alla riforma, auspicata da anni, la tempistica è stata notevolmente ridotta.

Una volta entrata in vigore la nuova normativa, i coniugi potranno chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio decorsi 12 mesi, in caso di separazione giudiziale, o 6 mesi in caso di separazione consensuale, rimanendo il dies quo sempre quello della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale. Il nuovo testo di legge, peraltro, non opera alcuna distinzione per l'ipotesi in cui la coppia abbia dei figli. Le novità interessano anche lo scioglimento della comunione dei coniugi non più relegato al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero al momento dell'omologa, da parte del Tribunale, degli accordi consensualmente raggiunti.

La comunione dei coniugi, difatti, si scioglierà nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati ovvero, in caso di separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché successivamente omologato. Le nuove disposizioni si applicheranno anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione risulti ancora pendente.

Non ha invece trovato ingresso nel nostro ordinamento la proposta - dalla spiccata vocazione europeistica - di abolire la fase della separazione legale quale presupposto necessario per poter chiedere il divorzio. L'emendamento che prevedeva il cd "divorzio diretto" è stato difatti stralciato. Tale scelta ha di conseguenza lasciato l'Italia isolata rispetto alla stragrande maggioranza dei paesi europei, dove è possibile invece chiedere direttamente una pronuncia di divorzio, senza obbligatori "passaggi intermedi".

Scritto da

Giambrone & Partners | Studio Legale Associato

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