Cosa s’intende per Trattamento Sanitario Obbligatorio?

Se, in generale, in Italia, nessuno può essere sottoposto obbligatoriamente a trattamenti medici, l’unica eccezione è il Trattamento Sanitario Obbligatorio.

20 GIU 2019 · Tempo di lettura: min.
Cosa s’intende per Trattamento Sanitario Obbligatorio?

La Legge n. 833 del 23 dicembre del 1978, intitolata “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, con gli articoli 33, 34 e 35 introduceva gli “Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori”. Questo testo, infatti, confermava la nascita del cosiddetto “TSO”, il Trattamento Sanitario Obbligatorio anche se, questa misura era già stata istituita dalla cosiddetta “Legge Basaglia” del 1978.

Se, in generale, in Italia, nessuno può essere sottoposto obbligatoriamente a trattamenti medici, l’unica eccezione è il Trattamento Sanitario Obbligatorio. Il TSO, infatti, consiste in quelle procedure sanitarie obbligatorie che vengono applicate a quelle persone che presentano un’alterazione psichica importante e che possono essere pericolose sia per sé stesse che per gli altri. Questo intervento, dunque, è motivato da necessità e urgenza.

Tuttavia, questi trattamenti devono rispettare l’articolo 32 della Costituzione Italiana che sancisce che:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Secondo l’articolo 33 della Legge n. 833, i trattamenti sanitari obbligatori “sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate”.

Come specifica la stessa legge, il trattamento sanitario obbligatorio può essere messo in atto solamente se si presentano tre requisiti:

  • alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
  • gli interventi non vengono accettati dall’infermo;
  • non ci sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Per poter disporre il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, il sindaco deve emanare, entro 48 ore dalla convalida, il provvedimento. Entro 48 ore dopo il ricovero, inoltre, il sindaco deve notificare il provvedimento, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Sarà poi a sua volta il giudice tutelare, dopo aver raccolto le informazioni e aver disposto eventuali accertamenti, a convalidare o non convalidare il provvedimento, attraverso decreto motivato. Se non dovesse convalidarlo, il trattamento sanitario obbligatorio cessa immediatamente.

In generale, il TSO dura un massimo di 7 giorni. Tuttavia, come specifica l’articolo 35, “ Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso”.

Sia chi è sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio che chiunque vi abbia interesse può proporre al tribunale competente un ricorso contro il provvedimento del giudice tutelare.

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