Eredità. Avvocato scorretto che cita in causa l’assistita

Inviata da Leonardo. 16 feb 2023 Eredità

Egregi avvocati,
la questione attiene all’eredità di due sorelle che hanno perso l’unico genitore: la madre. Una delle due ha accettato tacitamente l’eredità disponendo di un conto cointestato con la madre deceduta e di un immobile di proprietà della defunta; l’altra vive a centinaia di chilometri ed è una chiamata all’eredità.
La parte che ha accettato tacitamente si è rivolta al proprio legale di fiducia al fine di ottenere il rimborso del pagamento delle spese funerarie che avrebbe sostenuto e dunque, dopo un solo mese dal decesso e beneficiando del patrocinio a spese dello Stato, ha citato in giudizio la sorella. Tuttavia, tali spese non sono state comprovate da fattura e relativa quietanza di pagamento, bensì pretese unicamente sulla base di un preventivo (palesemente gonfiato) dell’agenzia funebre.
L’avvocato succitato ha omesso tra l’altro di esperire la procedura di mediazione.
Dopo due mesi, lo stesso legale ha citato in giudizio entrambe le sorelle sostenendo di vantare crediti di oltre ventimila euro per aver difeso la defunta quand’era in vita.
È doveroso premettere che la parte che ha accettato tacitamente l’eredità, di concerto con l’avvocato in questione, intende indurre la sorella a rinunciare all’eredità, sebbene abbia dieci anni di tempo per decidere.
Ciononostante, questo abuso di strumenti processuali sta spingendo la chiamata all’eredità a rinunziare definitivamente al suo diritto.
Orbene, il legale che difende l'assistita e al tempo stesso la cita in giudizio è passibile di conseguenze disciplinari?
In questo caso, quali sono le tutele esperibili per difendersi da simili scorrettezze e per difendere il diritto alla quota di legittima?

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Certamente è passibile di conseguenze disciplinari perché l'avvocato che intende agire contro la parte assistita (evidentemente anche per un supposto debito del de cuis) per il pagamento del proprio compenso, deve previamente rinunciare al mandato (deve essere fatto un esposto disciplinare al consiglio dell'Ordine. Nel merito (non si capisce per conto di quale delle due sorelle lei scriva) non resta che rivolgersi ad un altro legale e procedere con la revoca del mandato al precedente, se le cose stanno come da lei scritto.
Avv Matteo Rondina

Avv. Matteo Rondina Avvocato a Fano

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Egregio sig.Leonardo,è evidente che un avvocato non possa,nel medesimo tempo,difendere una cliente ed agire contro di essa per un credito pregresso nei confronti di una sua dante causa;in tal caso il rimedio è rivolgersi al Consiglio dell'Ordine competente perché intervenga,sollecitando di superare tale situazione processuale.In merito a come difendere la propria quota di legittima occorre procedere ad un giudizio per l'apertura della successione e la divisione dell'eredità, richiedendo di condividere il possesso dell'immobile o di pagare un indennizzo nelle more,nonché di agire altresi,eventualmente anche in sede penale,per l'impossessamento illecito della quota del conto corrente spettante alla madre e quindi agli eredi.Cordialmente,avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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