Salve, vorrei sapere se possono licenziare x scarso rendimento sebbene io abbia consegnato alla commissione disciplinare doc. sanitaria comprovante lo stato di salute ove dice ridotte capacita lavorative a causa di ansia, depressione, stress a causa di un grave trauma cranico dopo infortunio sul lavoro con 12% inail. In 3 anni 7 mesi di infortunio e altri mesi di malattia dovuti a disturbi da stress sul lavoro, ansia e doc. Psichiatria del pronto soccorso. Inoltre ferie ed aspettativa richieste per motivi di salute e negate. Grazie. Sono di Milano e mi servirebbe un avvocato in diritto del lavoro e meglio che tratti il pubblico impiego. Grazie.
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Per una compiuta risposta occorre vedere il provvedimento, ed esaminare la documentazione da lei citata, nei termini per l'impugnativa del licenziamento
Resto a disposizione
Salve Sig. Mario,
per rispondere in maniera più dettagliata alla sua domanda, bisognerebbe avere ulteriori chiarimenti.
In linea generale l'esonero del lavoratore per scarso rendimento rientra nel novero dei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo.
Ne deriva che, ove parte datoriale intenda avvalersene, tuttavia, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento del lavoratore nell'espletamento dei propri obblighi contrattuali;
Nello specifico bisognerebbe poi sapere a che settore del pubblico impiego Lei appartiene e se vi sono normative speciali in merito, bisognerebbe poi conoscere le motivazioni addotte come fondamento del provvedimento di esonero dal servizio, poiché la malattia non può essere considerato un fatto imputabile al lavoratore.
Qualora il licenziamento fosse stato comminato come conseguenza di un numero, pur elevato, di assenze dovute a malattia, presupporrebbe comunque la sussistenza e la riconducibilità al lavoratore di comportamenti a lui soggettivamente riconducibili sulla base di un criterio di natura quantomeno colposa.
Qualora vi fossero i presupposti, quindi, potrebbe contestare il provvedimento di esonero per scarso rendimento e convenire in giudizio il datore di lavoro chiedendo in via d'urgenza la sua reintegra nel posto di lavoro con contestuale condanna della società al pagamento di una somma mensile commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra.
Resto a disposizione, cordiali saluti.
avv. Lavinia Misuraca
Modena